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Data: 08/04/2008 - Autore: Cristina Matricardi I Giudici di Piazza Cavour hanno poi precisato che "l'attivitā di lavoro autonomo, diversa dall'impresa commerciale, alla luce delle interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156 del 2001, integra il presupposto impositivo per l'Irap ove si svolga per mezzo di una attivitā autonomamente organizzata. In particolare, il requisito organizzativo rilevante, il cui accertamento spetta al giudice di merito, sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell'organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilitā altrui, eserciti l'attivitā di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivitā auto organizzata per il solo lavoro personale, oppure si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui" e che "č onere del contribuente, che lo chieda, allegare la prova dell'assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo". |
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