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Data: 25/01/2008 10:00:00 - Autore: Roberto Cataldi La motivazione resa dai giudici di merito - si legge nella sentenza - "appare intrinsecamente contraddittoria, nella parte in cui ha ritenuto contemporaneamente provato e non provato - quindi legalmente esistente e legalmente inesistente - il medesimo fatto, ed ha emesso condanna a carico del privato danneggiante e non degli assicuratori, sebbene posizioni e responsabilità dell'uno e degli altri siano tutte inscindibilmente collegate all'accertamento di quel fatto". In sostanza spiega la Corte "se unico è il fatto che genera la responsabilità, l'accertamento relativo alla sussistenza o meno di quel fatto non può condurre a risultati diversi per l'uno e per l'altro dei coobbligati, senza che la decisione manifesti un'insanabile contraddizione interna (Nello stesso senso si veda, diffusamente, Cass. Civ. Sez. Un. 5 maggio 2006 n. 10311)". |
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