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Data: 11/10/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso da parte del Ministero del Lavoro
e della previdenza sociale, si dettano le istruzioni operative per l'applicazione delle indicate
disposizioni legislative.
La norma in oggetto prevede, a decorrere dall'anno 2007, la corresponsione ai pensionati
con età pari o superiore a 64 anni che siano titolari di una o più pensioni a carico dell'AGO
e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, di una somma
aggiuntiva con importi annui differenziati, in funzione dell'anzianità contributiva posseduta,
ricompresi tra un minimo di 262, per anzianità contributive fino a 15 anni, ed un
massimo di 392, per anzianità contributive superiori a 25 anni (si veda la tabella A
allegata al citato decreto ed alla presente circolare allegato 1).
Tale somma aggiuntiva è erogata, per l'anno 2007, con la mensilità di novembre e,
dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità
corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il pensionato, in possesso del citato
requisito anagrafico, non abbia un reddito complessivo individuale, relativo allo stesso
anno, superiore a una volta e mezzo il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti ( 8.504,73 annuo attualmente pari a 654,21 mensili).
Inpdap, Circolare 25.9.2007 n. 26
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