Particolarmente complessa risulta la dimostrazione del nesso di causalità tra le condotte di cyberbullismo e l'evento suicidario. La giurisprudenza penale, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 40 e 41 c.p., richiede che l'evento sia conseguenza della condotta secondo il criterio della condicio sine qua non, integrato dal giudizio controfattuale e dalla regola dell'elevata credibilità razionale.
Nei casi di suicidio determinato da dinamiche di bullismo digitale, il giudice è chiamato a valutare attentamente il contesto psicologico della vittima, la reiterazione delle condotte vessatorie, nonché la loro idoneità concreta a incidere sulla sfera psichica del soggetto passivo. Non può infatti escludersi la presenza di fattori concorrenti, quali fragilità personali, condizioni familiari o pregressi disturbi psicologici.
Ciò nonostante, la progressiva attenzione dell'ordinamento verso i fenomeni di violenza digitale testimoniata anche dalla legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo evidenzia una crescente sensibilità nel riconoscere la gravità di tali condotte e la loro potenziale rilevanza penalistica.
In prospettiva, il diritto penale sarà chiamato a confrontarsi sempre più con le forme di aggressione digitale, elaborando criteri interpretativi capaci di coniugare le garanzie del principio di colpevolezza con l'esigenza di tutela effettiva delle vittime più vulnerabili. Il cyberspazio, infatti, non costituisce una zona franca rispetto alle regole della responsabilità penale, ma un nuovo ambito nel quale si manifestano, con intensità spesso amplificata, le tradizionali dinamiche della violenza interpersonale.
Dott. Alessandro Pagliuca
Avvocato abilitato all'esercizio della professione forense- Criminologo esperto in Codice Rosso
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