Data: 09/01/2026 06:00:00 - Autore: Alessio Piccirilli

Cercheremo di ricostruire il concetto di "attacco preventivo" nel Diritto Internazionale (Jus ad Bellum), esaminando la sua compatibilità con l'Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite e con il principio di legittima difesa. L'analisi distingue rigorosamente tra la legittima difesa anticipata (pre-emptive self-defense), vincolata al criterio dell'imminenza (cfr. Caso Caroline), e la guerra preventiva (preventive war), volta a neutralizzare una minaccia futura ma non immediata, e generalmente considerata illegittima. Attraverso l'esame della giurisprudenza della Corte internazionale di Giustizia (CIG) e della prassi internazionale, si dimostra come l'evocazione di tale dottrina in contesti geopolitici complessi metta in crisi la stabilità del sistema internazionale e la legalità dell'azione statale.

1. Introduzione: la quaestio iuris nell'uso della forza

L'ordinamento internazionale si fonda sul divieto generale di ricorrere alla minaccia o all'uso della forza, sancito dal paragrafo 4 dell'Articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite. L'unica eccezione esplicita a questo divieto è la legittima difesa individuale o collettiva prevista invece dall'Articolo 51 della Carta stessa. Il dibattito sull'attacco preventivo, o guerra preventiva, si colloca esattamente in questa zona grigia, interrogando la comunità giuridica sulla possibilità di un uso della forza prima che l'attacco nemico sia stato sferrato. Occorre quindi ripercorrere i passi più significativi del diritto internazionale e le prassi consolidate anche attraverso le decisioni della Corte Internazionale di Giustizia e le risoluzioni dell'ONU.

2. La legittima difesa e il criterio dell'imminenza: Pre-emptive Self-Defense

La dottrina del Diritto Internazionale consuetudinario ha stabilito che l'esercizio della legittima difesa anticipata, pur non essendo espressamente codificato nell'Articolo 51, è tollerato solo a condizioni estremamente rigorose. Infatti il Diritto consuetudinario tollera l'anticipazione della difesa solo in casi eccezionali, quando l'attacco è imminente e inevitabile, per non trasformare un diritto difensivo in una giustificazione per l'aggressione.

2.1. Il Precedente fondamentale: la regola dell'imminenza, il Caso Caroline

Il precedente cardine risale al 1837 e riguarda il caso del vascello Caroline. Il Segretario di Stato USA, Daniel Webster, definì in tale contesto i requisiti della legittima difesa anticipata ed adottò la formula secondo la quale la necessità deve essere "immediata, travolgente e tale da non lasciare scelta dei mezzi e nessun momento per la deliberazione".

Il Caso del Vascello Caroline non fu solo un incidente diplomatico, ma la vera e propria origine della formula che definisce i limiti dell'uso della forza in risposta a una minaccia imminente, al di fuori del contesto di un attacco già sferrato.

Il Caso Caroline avvenne durante le rivolte in Canada (allora colonia britannica). I ribelli canadesi utilizzavano il piroscafo statunitense chiamato Caroline per trasportare uomini e rifornimenti dal territorio statunitense attraverso il fiume Niagara. Le forze britanniche, nel tentativo di fermare questi rifornimenti, attraversarono il confine e attaccarono il Caroline mentre era ancorato nel porto di New York (Stati Uniti). Nell'attacco, il vascello fu dato alle fiamme e lasciato affondare. Alcuni cittadini americani morirono nell'incursione.

Gli Stati Uniti protestarono vigorosamente, considerandolo un atto di aggressione sul loro territorio. La Gran Bretagna si giustificò invocando la necessità di autodifesa per prevenire attacchi futuri da parte dei ribelli sostenuti dal Caroline. Il dibattito diplomatico continuò anni dopo l'incidente, nel 1842, durante i negoziati che portarono al Trattato Webster-Ashburton. In particolare rileva lo scambio di note tra il Segretario di Stato USA, Daniel Webster, e l'ambasciatore britannico Lord Ashburton. Webster sostenne in quell'occasione che l'azione britannica poteva essere giustificata solo se i Britannici avessero dimostrato una necessità di autodifesa che fosse: "immediata, travolgente e tale da non lasciare scelta dei mezzi e nessun momento per la deliberazione" ("instant, overwhelming, leaving no choice of means, and no moment for deliberation").

In sostanza, Webster stabilì un parametro molto elevato, chiarendo che l'azione britannica, essendo stata un'incursione sul territorio USA, poteva essere accettata come autodifesa solo in circostanze di necessità assolutamente estrema e ineludibile. La Gran Bretagna accettò di fatto questa formulazione come standard per le azioni future, rendendola un principio di Diritto Internazionale consuetudinario.

Sulla base di tale principio la minaccia non deve quindi essere vaga o futura, ma imminente e inevitabile. L'attacco deve essere percepito come in procinto di accadere, lasciando intendere che ogni ritardo renderebbe la difesa impossibile o inefficace. In altre parole la susseguente azione militare preventiva deve essere l'unica opzione praticabile per evitare l'attacco. Questo introduce il concetto di sussidiarietà o ultimum refugium: se esistono mezzi pacifici o difensivi alternativi e meno invasivi per prevenire il pericolo, questi devono essere preferiti. Questo rafforza l'idea di imminenza. La situazione non consente di attendere, né di consultare terzi o organi internazionali (come avverrebbe oggi con il Consiglio di Sicurezza dell'ONU).

La formula di Webster è diventata, nel diritto internazionale consuetudinario, il test standard di valutazione della necessità e proporzionalità per la legittima difesa, ed ha influenzato l'interpretazione dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Difatti l'art. 51 stabilisce che nulla nella Carta pregiudica il "[…] diritto naturale di autotutela individuale o collettiva nel caso in cui abbia luogo un attacco armato […]". La comunità internazionale (e in particolare la dottrina statunitense e britannica) ha a lungo sostenuto che i requisiti di Webster sono i limiti intrinseci della legittima difesa, anche in base all'Art. 51. La minaccia deve essere così imminente da equiparare, ai fini della reazione, un attacco armato già in corso.

Sebbene la formula sia universalmente riconosciuta, il dibattito si è riacceso nell'era moderna (soprattutto dopo l'11 settembre) sulla possibilità di una difesa c.d. pre-emptive (preventiva propriamente detta) più ampia, non strettamente legata all'imminenza "travolgente" di Webster: un'interpretazione che resta però controversa e non universalmente accettata. Il Caso Caroline, dunque, rimane la pietra angolare per la comprensione dei limiti entro i quali uno Stato può agire unilateralmente per autodifesa senza violare il divieto di uso della forza.

3. La prassi internazionale convenzionale e la crisi del jus ad bellum

La prassi internazionale del XX e XXI secolo ha messo in crisi l'aderenza rigorosa al criterio di imminenza (stabilito dal Caso Caroline), creando una zona grigia altamente controversa che separa la legittima difesa anticipata dalla guerra preventiva illegittima. Analizziamo perciò i casi più rilevanti.

3.1. Prassi estensiva e la prova dell'imminenza (Guerra dei Sei Giorni)

Il caso della Guerra dei Sei Giorni del 1967 è spesso citato come esempio di pre-emptive self-defense riuscita. L'attacco aereo preventivo israeliano fu lanciato contro le forze arabe in mobilitazione ed in seguito al blocco degli stretti di Tiran. Israele sostenne che l'aggressione fosse in corso e che la mobilitazione nemica creasse un rischio esistenziale, sebbene la legalità di tale azione rimanga divisiva nel consesso internazionale.

Il casus belli è identificato dagli israeliani dal blocco degli Stretti di Tiran alla navigazione israeliana, ordinati dal Presidente egiziano Gamal Abdel Nasser. Gli Stretti erano l'unica via marittima di accesso al Mar Rosso per Israele e il blocco fu interpretato come un strangolamento economico e un'azione di guerra. Inoltre l'Egitto, la Siria e la Giordania avevano mobilitato decine di migliaia di truppe, carri armati e aerei lungo i confini israeliani, in una coalizione percepita come ostile.

La mobilitazione e le dichiarazioni bellicose dei leader arabi crearono in Israele la convinzione che un attacco coordinato fosse non solo possibile, ma imminente e inevitabile. La giustificazione israeliana si concentrò pertanto sul concetto di "imminenza funzionale" piuttosto che su quella strettamente temporale richiesta dalla formula di Webster. Infatti, a parere degli israeliani, la minaccia era "imminente e travolgente" perché le forze arabe erano ormai posizionate per sferrare un attacco che, se non anticipato, avrebbe avuto conseguenze catastrofiche per la sopravvivenza dello Stato. L'attesa di un attacco armato effettivo (come richiesto dall'Art. 51 della Carta ONU), per l'effetto, sarebbe stata un suicidio nazionale.

Il caso del 1967 è quindi spesso citato per supportare una prassi o interpretazione estensiva del diritto di legittima difesa, ma la sua legalità rimane controversa nel consesso internazionale per le seguenti ragioni:

1) Violazione dell'Articolo 51 della Carta ONU: la maggior parte degli Stati membri e la dottrina tradizionale sostiene che l'Articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite consente la legittima difesa solo "nel caso in cui abbia luogo un attacco armato". Al momento dell'attacco israeliano, non era ancora stato sferrato un attacco armato nel senso stretto. Il blocco e la mobilitazione, sebbene atti di aggressione o minacce di aggressione, non sono unanimemente considerati un "attacco armato" che attivi il diritto all'autodifesa ai sensi dell'Art. 51.

2) Imminenza: sebbene la minaccia fosse "esistenziale", il quesito rimane se essa fosse "instant e overwhelming" nel senso di Webster, ovvero che non lascia "nessun momento per la deliberazione". I critici sostengono che Israele avrebbe potuto attendere ulteriori passi diplomatici o attendere che gli Stati Uniti o l'ONU intervenissero per sbloccare Tiran.

3) Proporzionalità: l'attacco di Israele fu massiccio e distruttivo, distruggendo l'aviazione egiziana a terra. Sebbene efficace, la sua proporzionalità alla minaccia attuale (non ancora tradotta in attacco) è stata messa in discussione.

Nonostante la controversia, la vittoria militare rapida e la successiva acquisizione territoriale da parte di Israele hanno reso questo caso un punto di riferimento per coloro che sostengono la necessità di una difesa anticipata quando la minaccia alla sopravvivenza è chiara e il "first strike" (primo colpo) è decisivo.

La Guerra dei Sei Giorni non ha quindi legittimato in modo definitivo la "difesa preventiva" secondo l'interpretazione estensiva. Piuttosto, essa ha messo in luce una tensione irrisolta tra l'interpretazione restrittiva dell'Art. 51 ONU (la difesa è possibile solo dopo l'attacco) e la necessità di uno Stato di proteggersi da una minaccia esistenziale in un contesto di armamenti rapidi e distruttivi (la dottrina preventiva).

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU adottò diverse Risoluzioni, tra le quali la 242 (22 novembre 1967) che con decisione all'unanimità chiedeva il ritiro delle forze israeliane dai territori occupati (con una celebre ambiguità linguistica tra il testo inglese "from territories" e quello francese "des territoires": la versione inglese suggerisce un ritiro parziale, quella francese un ritiro totale) e il riconoscimento della sovranità e dei confini sicuri di ogni Stato della regione. Le ulteriori risoluzioni (233, 234, 235) imposero la fine immediata delle ostilità, ma vennero inizialmente ignorate fino al raggiungimento degli obiettivi militari, e si occuparono degli aiuti umanitari per le centinaia di migliaia di profughi.

All'epoca del conflitto (1967), la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) non emise sentenze dirette sulla legittimità della guerra. Tuttavia, in seguito, nel 2004, con un Parere Consultivo la Corte si è pronunciata sulla costruzione del muro nel territorio palestinese occupato, dichiarandolo contrario al diritto internazionale proprio perché costruito su terre occupate durante il 1967. Inoltre, con Parere Consultivo del luglio 2024 la CIG ha emesso un parere storico definendo l'occupazione israeliana iniziata nel 1967 come illegale sotto il profilo del diritto internazionale, chiedendo il ritiro immediato e il risarcimento per i danni causati.

3.2. L'Attacco preventivo a minaccia remota (Operazione Osirak)

l'attacco israeliano del 1981 noto come Operazione Opera (o Operazione Babilonia) contro il reattore nucleare iracheno di Osirak (vicino a Baghdad), è un caso fondamentale che segna un'ulteriore, e molto più radicale, estensione del concetto di autodifesa rispetto alla Guerra dei Sei Giorni. Questo evento è cruciale per definire il limite tra la legittima difesa anticipata (pur controversa, ma legata all'imminenza) e la guerra preventiva, ovvero un'azione contro una minaccia futura e potenziale e dunque non imminente.

Israele giustificò l'Operazione Opera adducendo che il reattore nucleare di Osirak, fornito dalla Francia e dall'Italia, fosse destinato alla produzione di armi nucleari da parte del regime di Saddam Hussein. L'acquisizione di armi nucleari da parte dell'Iraq, uno Stato considerato nemico giacché non riconosceva Israele, era perciò considerata da Israele una minaccia esistenziale a lungo termine e quindi, di aver agito per difendersi dalla minaccia ultima che la capacità nucleare irachena rappresentava per la sua sopravvivenza.

Il problema è in questo caso è l'evidente allontanamento dalla Regola Caroline in quanto l'azione del 1981 non si poteva in alcun modo giustificare con il Test di Webster, che richiede invece una minaccia "immediata, travolgente e tale da non lasciare scelta dei mezzi". Al momento dell'attacco, l'Iraq non aveva ancora acquisito o assemblato l'arma nucleare ed il reattore era ancora in costruzione o in una fase preliminare di operatività. Non c'era in sostanza un'evidenza di un attacco armato imminente, ma piuttosto il timore di una futura capacità offensiva. L'attacco, in definitiva, avvenne in assenza di qualsiasi attacco armato in corso o di imminenza così stretta da non consentire il ricorso al Consiglio di Sicurezza dell'ONU.

A differenza della Guerra dei Sei Giorni, dove la condanna fu più sfumata e concentrata sulle acquisizioni territoriali, l'attacco di Osirak fu quasi universalmente condannato dalla comunità internazionale. Infine, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la sua Risoluzione 487 del 1981, condannò unanimemente l'attacco come una chiara violazione del Diritto Internazionale e della Carta delle Nazioni Unite e dell'Art. 51 in particolare. La Comunità internazionale vedeva l'azione come l'istituzione di un precedente estremamente pericoloso, in quanto permettere a uno Stato di distruggere le infrastrutture di un altro Stato in base a una speculazione sul suo futuro potenziale militare, avrebbe minato completamente il divieto di uso della forza di cui al paragrafo 4 dell'Articolo 2 della Carta ONU.

L'Operazione Opera rappresenta oggettivamente il caso di studio perfetto per distinguere tra i due concetti, sebbene i termini siano spesso usati in modo interscambiabile: Difesa Anticipata (attualità) e Guerra Preventiva (anticipata). L'attacco a Osirak, dunque, rientra chiaramente nell'ambito della guerra preventiva illegittima in quanto mirava a una capacità futura, ignorando i requisiti di imminenza e proporzionalità, e stabilendo un precedente che il mondo non era disposto ad accettare.

3.3. La dottrina della guerra preventiva (Preventive War) e l'Iraq

La forma più controversa di attacco preventivo è stata istituzionalizzata dalla Dottrina di Sicurezza Nazionale USA formalizzata nel 2002 con la delibera della National Security Strategy (NSS), in risposta agli attacchi dell'11 settembre 2001: la c.d. "Dottrina Bush". Questa dottrina ha esplicitamente abbracciato il concetto di guerra preventiva contro minacce potenziali o remote, specialmente da parte di Stati considerati non disposti a combattere il terrorismo. L'invasione dell'Iraq nel 2003, sebbene presentata anche sotto altre giustificazioni, è considerata l'esempio più eclatante di preventive war. Questa prassi è stata largamente respinta dalla comunità internazionale come violazione dello Jus ad Bellum, in quanto bypassa il requisito di imminenza e l'autorità del Consiglio di Sicurezza.

La Dottrina Bush ha sostenuto che, nell'era moderna, le minacce poste dai c.d. "Stati Canaglia" (rogue states) e terroristi (che non sono vincolati dal deterrente o dalla logica statale) possono manifestarsi in modi che rendono l'attesa di un attacco imminente troppo pericolosa. La Dottrina ha quindi affermato il diritto degli Stati Uniti di agire: "...anticipando o prevenendo tali atti ostili dei nostri avversari. Per accogliere la minaccia dei terroristi e degli Stati canaglia, gli Stati Uniti non possono più fare affidamento, come nel passato, su una postura reattiva. La difesa preventiva è necessaria."

La Dottrina Bush ha deliberatamente bypassato il requisito di imminenza del Test di Webster. Ha sostenuto che, data la natura delle minacce (armi di distruzione di massa nelle mani di terroristi o stati ostili), la minaccia non doveva essere "immediata, travolgente" ma poteva essere potenziale o remota. L'idea era che, se si aspettasse la "prova definitiva" che il missile nucleare è sulla rampa di lancio (l'imminenza di Webster), sarebbe troppo tardi per agire.

L'invasione dell'Iraq, sebbene allora giustificata anche con presunte violazioni delle Risoluzioni ONU preesistenti (il presunto possesso di armi di distruzione di massa mai trovate anche in seguito all'invasione dell'Iraq), è considerata l'esempio più eclatante di guerra preventiva ai sensi della Dottrina Bush. La giustificazione principale degli Stati Uniti e dei loro alleati era la necessità di prevenire l'uso di armi di distruzione di massa da parte di Saddam Hussein, il quale, secondo l'accusa, era inoltre non disposto a contenere il terrorismo (Al-Qaeda).

L'attacco è stato lanciato in assenza di prove di un attacco iracheno imminente contro gli Stati Uniti o i loro alleati. Era un'azione mirata a rimuovere un potenziale ed eventuale (futuro) pericolo, esattamente come l'attacco al reattore di Osirak del 1981, ma su scala molto più ampia.

La prassi della guerra preventiva basata sulla Dottrina Bush è stata perciò largamente respinta dalla comunità internazionale e dalla maggior parte degli studiosi di Diritto Internazionale come violazione del Jus ad Bellum (il diritto di ricorrere alla guerra) rispetto a tre parametri principali:

a) Violazione dell'articolo 2, paragrafo 4 della Carta ONU: la Dottrina Bush viola il divieto fondamentale dell'uso della forza.

b) La Dottrina Bush bypassa l'articolo 51 della Carta ONU, che restringe l'autodifesa al caso in cui un attacco armato "abbia luogo". Estendere la legittima difesa a minacce future è visto come un pericoloso allentamento delle norme internazionali.

c) Sottrazione all'Autorità del Consiglio di Sicurezza: la Dottrina Bush ha esplicitamente ammesso il ricorso all'azione militare senza l'autorizzazione preventiva del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il Diritto Internazionale affida invece al Consiglio di Sicurezza il monopolio sull'uso della forza (azioni coercitive ex Cap. VII della Carta ONU). L'azione preventiva unilaterale minaccia di indebolire il sistema di sicurezza collettiva previsto dalla Carta.

Mentre la Guerra dei Sei Giorni (1967) ha aperto il dibattito sull'anticipatory self-defense (minaccia imminente), la Dottrina Bush e l'invasione dell'Iraq hanno spinto il confine alla preventive war (minaccia potenziale/remota), stabilendo una prassi che la maggior parte degli Stati ritiene illegittima perché troppo discrezionale e pericolosa per la pace internazionale.

L'ONU visse in questo frangente una delle sue crisi più profonde. La tensione si concentrò sull'interpretazione della Risoluzione 1441, che offriva all'Iraq un'ultima possibilità per disarmare.

Il Segretario Generale Kofi Annan, inizialmente cauto per mantenere aperti i canali diplomatici, nel 2004 dichiarò esplicitamente alla BBC che l'invasione dell'Iraq "non era conforme alla Carta delle Nazioni Unite" e che, dal punto di vista della Carta, era da considerarsi "illegale".

Il Consiglio di Sicurezza fu aggirato. Gli USA cercarono di ottenere una "seconda risoluzione" che autorizzasse esplicitamente l'uso della forza. Davanti al rifiuto di Francia, Russia e Cina, gli USA procedettero con la "Coalition of the Willing", sostenendo che le precedenti risoluzioni degli anni '90 fossero sufficienti.

L'ONU ha sempre ribadito che la legittima difesa (Art. 51) è ammessa solo in risposta a un attacco armato già avvenuto o, secondo una visione estensiva, a un pericolo imminente (dottrina Caroline). La "guerra preventiva" di Bush contro minacce potenziali o future è stata giudicata priva di base legale nel diritto internazionale.

4. La Giurisprudenza della CIG: interpretazione restrittiva dell'Articolo 51

La Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha sempre adottato un'interpretazione rigorosamente restrittiva dell'Articolo 51, limitando di fatto qualsiasi estensione della legittima difesa che non rispetti il criterio di imminenza. Analizziamo quindi alcune decisioni particolarmente significative della CIG.

4.1 Caso Nicaragua contro Stati Uniti (1986).

La CIG ha rafforzato l'interpretazione restrittiva della legittima difesa, legando strettamente l'azione al concetto di "aggressione armata". La Corte ha implicitamente rigettato qualsiasi giustificazione che permetta l'uso della forza contro minacce remote o non attribuibili a uno Stato.

Analizziamo innanzitutto i fatti. Nel 1979, in Nicaragua, la rivoluzione guidata dal Fronte Sandinista di Liberazione Nazionale (FSLN) rovesciò la dittatura di Anastasio Somoza Debayle, storicamente appoggiata dagli Stati Uniti. Il nuovo governo sandinista, di orientamento marxista-leninista, strinse legami con Cuba e l'Unione Sovietica, allarmando l'amministrazione Reagan, che vedeva nel Nicaragua una "testa di ponte" comunista in America Centrale.

Gli Stati Uniti iniziarono a finanziare e addestrare i Contras, gruppi paramilitari di opposizione (composti in parte da ex membri della Guardia Nazionale di Somoza) che operavano dalle basi in Honduras e Costa Rica per destabilizzare il governo sandinista. La CIA forniva armi, logistica, fondi e addestramento con l'obiettivo di rovesciare il governo di Managua o, quantomeno, costringerlo a interrompere il presunto supporto ai ribelli marxisti in El Salvador: questa era la giustificazione ufficiale degli USA.

Oltre al supporto ai Contras, gli Stati Uniti compirono azioni dirette (le cosiddette "operazioni covert") senza dichiarazione di guerra, come ad esempio il minamento dei porti tra il 1983 e il 1984, posizionando delle mine subacquee nei porti nicaraguensi di Corinto, El Bluff e Puerto Sandino, danneggiando navi mercantili di diverse nazionalità. Inoltre, furono attaccati depositi di petrolio e installazioni navali nicaraguensi da parte di personale sotto il controllo diretto degli Stati Uniti (non solo dai Contras).

Inoltre la CIA distribuì ai Contras un manuale intitolato "Operazioni psicologiche nella guerra di guerriglia", che incoraggiava l'uso della violenza contro i civili e l'"annullamento" (omicidio) di funzionari governativi.

Gli USA non negarono del tutto i fatti, ma li giustificarono sotto il profilo del diritto internazionale come legittima difesa collettiva. Sostennero che il Nicaragua stesse inviando armi ai ribelli in El Salvador e attaccando Honduras e Costa Rica; pertanto, l'intervento americano era necessario per difendere i propri alleati nella regione.

Il 9 aprile 1984, il Nicaragua depositò il ricorso alla CIG. Gli Stati Uniti, capendo che la Corte avrebbe potuto condannarli, cercarono di ritirare la loro accettazione della giurisdizione obbligatoria della Corte, dichiarando che non avrebbero partecipato al processo. Tuttavia, la Corte decise di procedere comunque (in contumacia degli USA per la fase di merito), arrivando alla storica sentenza del 1986. La CIG contestò agli USA:

a) Violazione del divieto dell'uso della forza (per gli attacchi diretti e il supporto ai Contras);

b) Violazione della sovranità territoriale (incursioni aeree e navali);

c) Intervento negli affari interni di un altro Stato;

d) Interruzione del commercio marittimo pacifico.

La Corte, infine, emise una condanna durissima, smontando sistematicamente la tesi della "legittima difesa collettiva". La Corte stabilì una gerarchia fondamentale per il diritto internazionale moderno:

a) Attacco armato (il più grave): inviare truppe regolari o bande armate che agiscono con forza significativa. Solo questo caso permette la legittima difesa.

b) Uso della forza "minore": fornire armi, addestramento o supporto logistico. Questo viola l'Art. 2 paragrafo 4 della Carta ONU, ma non permette una risposta armata (si possono usare solo contromisure pacifiche).

c) Intervento negli affari Interni: Il semplice finanziamento dei Contras è stato classificato come un'ingerenza illecita nella sovranità di un altro Stato.

La Corte dichiarò infine che gli Stati Uniti avevano violato il diritto internazionale consuetudinario nel caso dell'attacco ai porti e alle installazioni petrolifere (violazione del divieto dell'uso della forza), nel caso del minamento delle acque territoriali (violazione della sovranità e intralcio al commercio marittimo) e infine per la redazione del manuale di guerriglia (incitamento ad atti contrari ai principi del diritto umanitario). La sentenza della CIG presentava tre punti chiave:

a) Cessazione immediata: gli Stati Uniti dovevano interrompere ogni attività illecita contro il Nicaragua.

b) Riparazione dei danni: la Corte stabilì che gli USA avevano l'obbligo di risarcire il Nicaragua per i danni subiti (una somma che il Nicaragua stimò in circa 12 miliardi di dollari).

c) Obbligo di negoziato: Entrambe le parti furono invitate a risolvere le controversie con mezzi pacifici.

Gli Stati Uniti ignorarono la sentenza e usarono il loro diritto di veto in sede di Consiglio di Sicurezza dell'ONU per bloccarne l'esecuzione. Tuttavia, la sentenza resta una pietra miliare perché ha impedito che il concetto di "legittima difesa" venisse svuotato di significato e usato come pretesto per aggressioni geopolitiche. La sentenza della CIG resta una pietra miliare perché ha impedito che il concetto di "legittima difesa" venisse svuotato di significato e usato come pretesto per aggressioni geopolitiche, riaffermando l'autorità della Risoluzione ONU 2625 (XXV) sul divieto di ingerenza negli affari interni, principio che la Corte ha riconosciuto come facente parte del diritto internazionale consuetudinario.

4.2 Parere Consultivo Armi Nucleari (1996).

La Corte ha stabilito che i requisiti di necessità e proporzionalità si applicano a tutte le forme di uso della forza. La difficoltà nel soddisfare il criterio di proporzionalità in un contesto di escalation armata pone un limite pratico e giuridico a qualsiasi dottrina di attacco preventivo ad ampio raggio.

A differenza di un processo tra due Stati, qui la Corte non doveva giudicare un "fatto" avvenuto (come un attacco specifico), ma rispondere a una domanda teorica posta dall'Assemblea Generale dell'ONU: "È permesso dal diritto internazionale minacciare o usare armi nucleari in qualsiasi circostanza""

Se il caso Nicaragua aveva definito quando si può usare la forza, questo parere si concentra su come la forza può essere esercitata (spostando il punto di vista decisamente verso lo "jus in bello" ovvero le regole durante la guerra), stabilendo limiti che valgono per qualsiasi arma, dalle più convenzionali alle testate atomiche. La Corte ha confermato che non basta avere il diritto di difendersi (Art. 51 Carta ONU), bisogna farlo rispettando due requisiti che sono i pilastri del diritto internazionale consuetudinario:

a) Necessità: l'uso della forza è solo l'extrema ratio, non devono esistere mezzi alternativi per respingere l'attacco.

b) Proporzionalità: la risposta armata deve essere strettamente finalizzata a respingere l'attacco e ripristinare lo status quo. Non può essere usata per scopi punitivi o per distruggere completamente l'avversario.

La Corte ha evidenziato un paradosso fondamentale: l'uso di armi nucleari, per la loro natura intrinsecamente devastante, rende quasi impossibile rispettare il principio di proporzionalità. Infatti, le armi nucleari colpiscono civili e combattenti senza distinzione, violando il Diritto Internazionale Umanitario. Inoltre un attacco preventivo o una risposta nucleare innescherebbero una spirale di distruzione che supererebbe di gran lunga il danno dell'attacco iniziale ricevuto. Infine la Corte ha sottolineato che il danno ambientale catastrofico e duraturo è un fattore chiave nel valutare se un'azione sia proporzionata e rende quasi impossibile rispettare i principi di distinzione e proporzionalità.

La Corte ha infine ammesso che l'arma nucleare è un "mostro" giuridico che difficilmente rispetta il diritto umanitario, tuttavia, a causa di una profonda divisione interna, la Corte è giunta a un "non liquet" evitando di sancire un divieto assoluto nell'ipotesi estrema in cui sia in gioco la sopravvivenza stessa dello Stato, ma stabilì il fatto giuridico che esiste un obbligo per gli Stati di perseguire in buona fede e portare a termine negoziati per il disarmo nucleare totale.

4.3 Parere Consultivo sul "muro in Palestina" (2004).

La CIG ha chiarito che il diritto di legittima difesa si applica primariamente quando l'attacco armato proviene da uno Stato, complicando la giustificazione di attacchi preventivi contro attori non statali.

Nel 2002, Israele inizia la costruzione di una barriera (un sistema di muri, reticolati e zone cuscinetto) in Cisgiordania, giustificandola come misura di sicurezza necessaria per fermare gli attacchi terroristici (seconda Intifada). L'Assemblea Generale dell'ONU chiede alla CIG se tale costruzione sia legale, dato che il muro non segue la "Linea Verde" (il confine del 1967) ma penetra profondamente nel territorio palestinese.

Israele invocò lo stato di necessità e il diritto alla legittima difesa. La Corte però diede un'interpretazione molto restrittiva.

La Corte affermò che l'Art. 51 si applica nel caso di un attacco armato da parte di uno Stato contro un altro Stato. Poiché Israele esercitava il controllo sul territorio da cui provenivano gli attacchi, la Corte ritenne che la legittima difesa "classica" non fosse applicabile in quel modo.

Anche ammettendo esigenze di sicurezza, la Corte stabilì che la costruzione del muro non era l'unico mezzo per proteggere la popolazione.

Il parere è celebre perché sposta il focus dai diritti degli Stati ai diritti fondamentali delle persone:

1) Libertà di movimento: Il muro impedisce l'accesso a lavoro, scuole e ospedali.

2) Diritto all'autodeterminazione: La Corte dichiarò che il tracciato del muro, di fatto, creava un "fatto compiuto" (fait accompli) che rischiava di diventare una annessione illegale, impedendo la creazione di uno Stato palestinese contiguo.

3) Diritto umanitario (IV Convenzione di Ginevra): La Corte ribadì che la Cisgiordania è un territorio occupato e che la potenza occupante non può trasferire la propria popolazione civile nel territorio (insediamenti), né distruggere proprietà se non per assoluta necessità militare.

Il parere fu quasi unanime (14 voti contro 1) su tre punti. Innanzitutto, la costruzione del muro e il regime associato sono contrari al diritto internazionale. Inoltre, ad Israele fu attribuito l'obbligo di cessare i lavori, smantellare le parti costruite in territorio occupato e risarcire i danni. Infine, tutti gli Stati furono obbligati a non riconoscere la situazione illegale creata dal muro e di non prestare aiuto al mantenimento di tale situazione.

4.4. La metamorfosi dell'imminenza: coercizione economica e destabilizzazione indotta

Occorre inoltre accennare al fatto che nell'evoluzione delle dottrine sulla sicurezza, il criterio dell'imminenza deve oggi confrontarsi con strategie di pressione che precedono l'offensiva militare.

Si fa strada in dottrina il concetto di coercizione economica illecita: l'imposizione di sanzioni sproporzionate e sistematiche volte a privare uno Stato delle risorse vitali e a ridurne la popolazione allo stremo. Tale prassi, pur non essendo ancora classificata unanimemente come "uso della forza" ai sensi dell'Art. 2 par. 4, agisce spesso come catalizzatore per la creazione di fazioni di opposizione interne, funzionali a scardinare la tenuta del governo legittimo, come abbiamo visto nel caso Nicaragua. In tal senso, il fondamento normativo risiede nella già citata Risoluzione 2625 (XXV) dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la quale stabilisce solennemente che "nessuno Stato può usare o incoraggiare l'uso di misure economiche, politiche o di altra natura per costringere un altro Stato al fine di ottenere da esso la subordinazione dell'esercizio dei suoi diritti sovrani". Tale principio cristallizza il divieto di ingerenza, sanzionando quelle condotte che, pur non impiegando direttamente strumenti bellici, mirano al medesimo risultato: la destrutturazione della sovranità altrui.

In questa prospettiva, l'imminenza non è più un dato meramente temporale, ma il risultato di un processo di logoramento programmato dall'esterno. Se la crisi economica indotta viene utilizzata per legittimare un successivo intervento "umanitario" o di "ripristino dell'ordine", si pone il problema se tale azione costituisca una reale difesa anticipata o sia piuttosto l'atto finale di un'aggressione iniziata sul piano commerciale e finanziario. Il rischio, già evidenziato dalla CIG nel caso Nicaragua, è che il sostegno a fazioni di comodo e lo strangolamento economico diventino strumenti per aggirare il divieto di aggressione, trasformando la disperazione di un popolo, artatamente indotta, in un titolo giuridico per l'intervento unilaterale.

In una prospettiva giuridica di più ampio respiro, occorrerebbe valutare perciò l'accettabilità, dal punto dei vista dei basilari ed universali diritti umani, di un nuovo metodo di coercizione generalizzato che punta ad ottenere il comportamento voluto attraverso l'arbitraria ed inappellabile privazione dei mezzi di sostentamento, sia a mezzo dell'uso poco ortodosso di strumenti giudiziari spesso frutto di interpretazioni creative che forzano il dettato normativo, e sia attraverso sanzioni amministrative e interventi legislativi, che travalicano i principi costituzionali ed universali, superando in tal modo la barriera della prevenzione e della stessa pena definitiva che non può, neppure essa stessa, trasformarsi in punizioni che violino i diritti umani.

In ultima analisi, è doveroso precisare che tale riflessione prescinde totalmente dalla volontà di sposare una qualsivoglia fazione geopolitica o difesa ideologica. Il cuore della questione risiede esclusivamente nel ripristino dello Stato di Diritto, il quale, per sua stessa natura, non può e non deve mai operare su basi discriminatorie. L'ordinamento non può spingersi al di là dei limiti invalicabili posti dal diritto pubblico e, specificamente, dalle garanzie costituzionali ed universali del diritto penale: quando la sanzione o la prevenzione sfuggono ai criteri di legalità, proporzionalità e diritto alla difesa, esse cessano di essere strumenti di giustizia per divenire mere espressioni di arbitrio, indipendentemente dal destinatario della misura.

5. Conclusione: la guerra preventiva (Preventive War), un atto illegittimo

Dall'analisi della prassi internazionale possiamo dedurre che la guerra preventiva (preventive war) è l'uso della forza per neutralizzare una minaccia futura, potenziale o remota, basata su proiezioni strategiche a lungo termine. Questa dottrina è respinta dal Diritto Internazionale, in particolare la Carta dell'ONU, prima di tutto per violazione dell'Articolo 2 par. 4, giacché non rientrando nell'eccezione dell'Articolo 51, essa costituisce de facto un atto di aggressione. Inoltre, simili comportamenti portano ad una generale destabilizzazione del quadro geopolitico, in quanto permette a ogni Stato di attaccare un altro sulla base di semplici timori, mina il sistema di sicurezza collettiva.

Più in particolare, analizzando i fatti storici e gli atti giuridici internazionali più importanti (come le Risoluzioni dell'Onu e i pareri e Sentenze della CIG) si evidenzia come la legittimità dell'attacco preventivo, in chiave di difesa preventiva, può essere compiutamente valutato in concreto solo all'esito dei fatti, ovvero osservando lo svilupparsi delle azioni belliche. Ad esempio, nel caso della guerra dei sei giorni il dubbio che ha sempre pervaso la Comunità internazionale è il fatto che, al di là di un atteggiamento bellicoso e di generici preparativi militari, i Paesi arabi oggetto dell'attacco preventivo israeliano, non stessero concretamente preparando un attacco militare imminente e che le forze armate non fossero dispiegate e pronte alla battaglia come la rapidità della vittoria dello Stato di Israele ha dimostrato sul campo.

Un concreto parametro di giudizio si potrebbe perciò ipotizzare basandosi, oggettivamente, sulla reazione della vittima di tale attacco preventivo. In altre parole, aggirando il c.d "fog of war" ovvero la confusione e le accuse reciproche tra i contendenti, nel caso in cui la vittima dell'attacco preventivo dovesse mostrare una reazione immediata e massiccia, ad esempio esibendo un immediato fuoco di artiglieria pesante (infatti, nella prassi la presenza di grossi quantitativi di artiglieria pesante sul confine è considerato un palese atto di ostilità e minaccia) o addirittura sviluppando immediati contrattacchi coordinati e massivi, allora si potrebbe concludere che la minaccia percepita dallo Stato attaccante avesse concreti fondamenti fattuali.

Ben diversamente, per completezza, possiamo concludere che l'evocazione pubblica di un'azione classificabile come "preventive war" in risposta a presunti attacchi altrui genera un paradosso legale, innanzitutto perché rappresenta una confessione legale: la minaccia palese di una guerra preventiva costituisce una confessione indiretta dell'assenza di un attacco avversario in atto, minando la propria base legale. Inoltre, una minaccia esplicita di aggressione può essere interpretata dalla controparte come un atto ostile in sé, legittimando un'eventuale azione difensiva immediata da parte dello Stato minacciato, a norma dell'Articolo 51.

Dunque la battaglia per la narrazione legale è cruciale e l'adesione rigorosa allo Jus ad Bellum è l'unica difesa contro la propaganda che mira a delegittimare l'azione di uno Stato e il sistema di sicurezza collettiva. L'analisi giuridica dimostra che l'uso del termine "attacco preventivo" (nel senso di preventive war) è insostenibile e pericoloso. La legalità internazionale, basata sulla Carta ONU, impone che l'uso della forza sia una misura estrema, circoscritta dalla necessità, dalla proporzionalità e dall'imminenza.

Il ricorso a dottrine che estendono il concetto di legittima difesa a minacce remote non solo viola il Diritto Internazionale, ma destabilizza l'ordine globale, alimentando la propaganda di guerra e la sfiducia nella legittimità delle azioni statali. Il mantenimento della pace e della legalità richiede il massimo rigore concettuale e il pieno rispetto dell'autorità del Consiglio di Sicurezza.

Accettare la legittimità della guerra preventiva significherebbe quindi svuotare di senso giuridico il divieto dell'uso della forza sancito dall'Art. 2 par. 4 della Carta ONU, riportando l'ordine mondiale a un'epoca pre-1945 in cui la guerra era uno strumento ordinario di politica estera. La "sottile linea rossa" individuata nel caso Caroline resta dunque il confine invalicabile: oltre l'imminenza non vi è difesa, ma aggressione. Il sistema di sicurezza collettiva, pur con le sue crisi, affida al Consiglio di Sicurezza - e non al singolo Stato - il compito di gestire le minacce potenziali, garantendo che la forza resti sempre l'ultima, tragica ratio della comunità internazionale.


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