Data: 03/12/2025 09:00:00 - Autore: Redazione

Quando i precedenti impediscono le pene sostitutive

Con la sentenza n. 36434/2025, la Corte di cassazione ha affermato che i precedenti penali dell'imputato possono costituire "fondati motivi" ostativi alla sostituzione della pena, prevista dall'articolo 58, comma 1, della legge 689/1981 come modificato dal decreto legislativo 150/2022.
La decisione si colloca nel solco di altre pronunce, tra cui Cassazione n. 24093/2025, che riconoscono la possibilità di valorizzare la «storia giudiziaria» dell'imputato, purché il giudice esponga una motivazione concreta e circostanziata.

L'obbligo di bilanciamento richiesto al giudice

Secondo la Corte, il giudice deve effettuare una valutazione prognostica che metta a confronto:

  • le finalità rieducative proprie delle pene sostitutive;

  • le esigenze di prevenzione, l'osservanza delle prescrizioni e la tutela dall'eventuale recidiva.

Il giudizio richiede dunque una motivazione puntuale, capace di spiegare perché, nel caso singolo, l'applicazione di una misura alternativa non garantisca un percorso rieducativo adeguato.

Il caso esaminato e la decisione di inammissibilità

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro la decisione che aveva negato la sostituzione della pena con una delle misure previste dall'articolo 20-bis del Codice penale.
La Corte d'appello aveva escluso una prognosi favorevole circa il rispetto delle prescrizioni dell'articolo 59 della legge 689/1981, richiamando i precedenti penali dell'imputata. Pur riconoscendo che le condanne erano risalenti, la Cassazione ha ritenuto che la loro gravità e numerosità (condotte di detenzione di stupefacenti, rapina, ricettazione e lesioni) fossero idonee a fondare una valutazione negativa.

Il contrasto con l'altro orientamento giurisprudenziale

La pronuncia non è uniforme rispetto ad altro orientamento, rappresentato da Cassazione n. 8794/2024, secondo cui le condizioni che impediscono la sostituzione sono solo quelle strettamente connesse al reato oggetto del giudizio, senza considerare i precedenti.
Tuttavia, la giurisprudenza più recente riconosce che la decisione di applicare una pena sostitutiva si basa su una presunzione relativa di idoneità rispetto alla finalità rieducativa. Tale presunzione può essere superata solo con una motivazione solida, che tenga conto di elementi come natura, frequenza ed epoca dei fatti pregressi (cfr. Cassazione n. 45859/2024), senza però basarsi esclusivamente su essi.


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