Data: 04/12/2025 08:00:00 - Autore: Redazione
Il quadro generale sulla liquidazione dei compensi
Con l'ordinanza n. 29925/2025, la Corte di cassazione ha definito principi rilevanti in materia di compensi forensi, precisando che, in mancanza di accordo tra professionista e cliente, il giudice deve attenersi ai minimi previsti dalle Tabelle Forensi. Tali minimi assumono carattere vincolante e non possono essere oggetto di riduzione.
La Corte ha inoltre chiarito che il compenso relativo alla fase istruttoria è incluso nel compenso unitario previsto per il giudizio, anche quando non vi siano prove orali, consulenze tecniche o attività istruttorie ulteriori. Rientrano infatti nella fase anche le istanze probatorie, le memorie e ogni attività difensiva prevista dalla normativa. La vicenda esaminata dalla Cassazione
La controversia riguardava una ricorrente che, dopo una lunga lite con un ente pubblico, non aveva ottenuto il riconoscimento dei compensi maturati dal proprio avvocato per la fase istruttoria. Il tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere liquidando solo un importo marginale, confermato dalla corte di appello. La parte aveva quindi proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.
La questione ruotava attorno all'interpretazione delle tabelle di liquidazione e all'applicabilità di riduzioni percentuali, con margini di incertezza che avevano generato decisioni non uniformi. Il principio di diritto affermato
La Corte ha stabilito che: -
i valori minimi dei parametri ministeriali costituiscono soglia inderogabile; -
il giudice non può discostarsi da tali minimi se manca un diverso accordo tra le parti; -
la fase istruttoria, ai fini del compenso, deve essere letta in senso estensivo: comprendono tutte le attività difensive, anche documentali o meramente preparatorie.
Questa impostazione riduce la discrezionalità nella liquidazione, assicura maggiore uniformità applicativa e contribuisce alla tutela del decoro professionale.
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