Data: 14/09/2025 06:00:00 - Autore: Chiara Ruggiero
L'emersione del problemaNell'era digitale, i dati sono diventati il "nuovo petrolio": dalle piattaforme social ai sistemi di intelligenza artificiale, ogni attività economica si fonda sulla raccolta e sull'elaborazione di informazioni. Tuttavia, il diritto civile tradizionale fatica a inquadrare i dati: sono meri "interessi della persona", tutelati dal GDPR e dall'art. 2 Cost., o possono essere considerati beni suscettibili di appropriazione e circolazione economica, analogamente ai diritti reali" L'approccio personalistico: i dati come proiezione della personalitàSecondo un primo orientamento, i dati non possono essere "proprietà", poiché rappresentano un riflesso diretto della persona e della sua identità. La Cassazione ha più volte ribadito che l'illecita diffusione dei dati integra una violazione dei diritti fondamentali: Cass. civ., Sez. I, 5 aprile 2012, n. 5525 ha affermato che l'uso non autorizzato dei dati personali comporta una lesione della dignità e dell'identità individuale, dando luogo a risarcimento del danno non patrimoniale. Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2017, n. 9981 ha sottolineato che il diritto alla protezione dei dati non è soltanto patrimoniale, ma afferisce direttamente alla libertà e all'autodeterminazione informativa del soggetto. Questa impostazione si ricollega all'art. 2 Cost. e alla normativa europea (GDPR), che pone al centro il principio del consenso informato e del controllo individuale sui propri dati. L'approccio patrimoniale: i dati come risorsa economicaParallelamente, si sta facendo strada una concezione diversa: i dati hanno un valore economico oggettivo, spesso superiore a quello dei beni materiali. Essi vengono ceduti, licenziati, sfruttati nei contratti digitali, e ciò impone di riconoscere una tutela civilistica che travalichi la sola dimensione personalistica. La giurisprudenza italiana ne ha preso atto: Cass. civ., Sez. I, 20 marzo 2018, n. 6919 ha riconosciuto che i dati personali hanno una rilevanza patrimoniale, suscettibile di autonoma valutazione economica, sicché la loro indebita appropriazione costituisce danno risarcibile anche sotto il profilo patrimoniale. Cass. civ., Sez. I, 29 luglio 2019, n. 20592 ha ulteriormente ribadito che l'abusiva utilizzazione dei dati personali può dar luogo a un pregiudizio economico, non solo morale, valorizzando l'interesse patrimoniale sotteso alla loro gestione. In questa prospettiva, il dato diventa bene giuridico complesso: non solo proiezione della personalità, ma anche oggetto di scambio economico, contratto e responsabilità civile. Il diritto europeo: verso un "diritto sui dati"L'Unione europea sta intervenendo per colmare il vuoto di tutela patrimoniale: con il Data Governance Act (Reg. UE 2022/868), volto a facilitare la condivisione dei dati; con il Data Act (Reg. UE 2023/2854), applicabile dal 2025, che riconosce un vero e proprio "diritto di accesso e utilizzo" dei dati generati da beni connessi e servizi digitali. Si tratta di un passo che sembra muovere verso una configurazione dei dati come beni giuridici suscettibili di appropriazione e circolazione, senza tuttavia "cosificare" la persona, poiché la protezione dei dati personali resta saldamente ancorata al GDPR. Due tesi a confronto Tesi negativa (personalistica): parlare di "proprietà dei dati" significherebbe ridurre la persona a cosa. I dati devono rimanere nel perimetro dei diritti fondamentali, con una tutela in chiave personalistica e non patrimoniale. Tesi positiva (patrimoniale): riconoscere ai dati un vero e proprio diritto reale o una figura affine consentirebbe di regolare meglio i rapporti contrattuali, garantendo certezza giuridica a operatori economici e consumatori, senza sacrificare la dignità della persona. ConclusioniLa giurisprudenza della Cassazione mostra chiaramente la tensione tra le due anime dei dati: identitaria e patrimoniale. La sfida è trovare un equilibrio, evitando sia il rischio di mercificazione totale della persona, sia quello di negare la realtà economica di un mercato che sui dati fonda il proprio valore. È probabile che il futuro vedrà affermarsi un modello ibrido, nel quale i dati personali resteranno strettamente legati ai diritti fondamentali, ma al contempo si consoliderà un regime patrimoniale per i dati come risorsa economica. La "proprietà dei dati" non sarà un diritto reale in senso stretto, ma una nuova figura giuridica, collocata a metà strada tra diritti della personalità e diritti patrimoniali: un terreno ancora in costruzione, dove dottrina e giurisprudenza sono chiamate a scrivere le regole del futuro.
|