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Data: 22/07/2025 06:00:00 - Autore: Andrea Pedicone
Il fatto
È di questi giorni il video divenuto virale di una coppia che si abbraccia durante il concerto dei Coldplay tenutosi negli Stati Uniti. Accortisi di essere inquadrati sul maxischermo, i due mostrano tutto il loro imbarazzo. Probabilmente sono amanti. Cosa accadrebbe se un fatto del genere si verificasse in Italia" Prediamo spunto da questo evento fingendo che si sia verificato nel nostro paese. Il principio
Partecipando ad un evento sportivo, un corteo, una manifestazione di piazza, una fiera o sagra di paese, autorizzo le telecamere a riprendermi in modo occasionale ed estemporaneo. Qualora, come accaduto nel caso che ci interessa, la regia dellevento cerchi coppie in atteggiamenti affettuosi per poi mostrarle sul maxischermo, si configura una vera e propria diffusione di dati personali, perché si sta dicendo a decine di migliaia di persone presenti allo stadio che io sono lì, che sono in compagnia di una certa persona e, soprattutto, si divulga il mio orientamento sessuale, vale a dire un dato personale tra quelli che la norma ritiene meritevoli di particolare tutela.
La volontaria ricerca ed inquadratura di persone in atteggiamenti affettuosi, da condividere poi sul maxischermo, fa sì che esse non siano vittime di una ripresa casuale o necessaria, bensì protagoniste di una specifica ricerca. Gli obblighi dell'organizzatore
Al momento di vendere il biglietto, lorganizzatore deve consegnare linformativa completa prevista dallarticolo 13 GDPR. Qualora laccesso allevento non sia subordinato allacquisto di un titolo, è necessario che agli ingressi vi sia una chiara, evidente e leggibile cartellonistica che informi lutente della possibilità di essere inquadrato, dellutilizzo che si potrà fare di tali immagini, ed i riferimenti di contatto utili per esercitare i propri diritti (cd informativa di primo livello), con un rimando ad una informativa più completa acquisibile anche solo sul sito internet dellorganizzatore.
Lacquisto del biglietto, ovvero la partecipazione allevento, non sono elementi sufficienti per giustificare il trattamento e la diffusione di dati personali altrui. Le uniche basi giuridiche valide per il trattamento dellimmagine sono il consenso ed il legittimo interesse. Sono quindi consentiti inquadrature per esigenze di regia, quando il fine è inquadrare lartista o levento, oppure la diffusione televisiva in caso sia necessario documentare un evento ai fini giornalistici.
Diversamente, la specifica ricerca, inquadratura e divulgazione dellimmagine di una persona, è soggetta al suo esplicito consenso. Il precedente
La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con l'ordinanza numero 36754, emessa in data 25-11-2021, condannò l'etichetta musicale Sony a versare 40mila euro ad una donna a titolo di risarcimento danni. Durante la registrazione di un video musicale di un noto artista, la signora venne inquadrata in compagnia di un uomo che non era il marito. La sua presenza sul posto finì nella clip e venne vista da tutti i fan del cantante, compreso il coniuge della donna. Questultimo apprese così del tradimento e chiese la separazione. L'etichetta musicale fu ritenuta responsabile di non aver acquisito il consenso alla registrazione e diffusione dellimmagine della donna, e di non aver apposto una cartellonistica idonea ad informare i passanti che in quellarea erano in corso delle registrazioni, con conseguentemente possibilità di essere ripresi.
Secondo i giudici linteressata vide la sua riservatezza e reputazione violate dalla diffusione del video, ed i suoi interessi lesi in quanto in conseguenza di una divulgazione non autorizzata dei suoi dati personali, ed in particolare della sua immagine e del suo orientamento sessuale fu costretta a separarsi. La riflessione
La tristezza di questa storia, ad ogni modo, va ben oltre i confini del diritto. Quotidianamente emerge la facilità e la superficialità con le quali condividiamo i nostri e gli altrui dati personali. La riservatezza andrebbe rispettata di default, per comune buon senso. Siamo invece tutti pronti a condividere in rete foto scattate nel traffico ed in mezzo alla gente senza oscurare targhe e volti, vale a dire senza preoccuparci minimamente del fatto che stiamo dicendo al mondo intero che persone identificate o identificabili sono, in un dato momento, in uno specifico luogo, a fare chissà cosa ed in compagnia di chi. Allo stesso modo, nessuno scrupolo nel condividere senza consenso messaggi audio e screenshot di conversazioni con altri, ed a pubblicare sui social le immagini di cene, feste, recite scolastiche, partite di calcetto.
Oggigiorno, con le attuali tecnologie, dobbiamo prestare molta attenzione. Una coppia di coniugi, fidanzati, amici, amanti, conoscenti, parenti, non importa il loro rapporto si ritrova esposta al pubblico ludibrio perché i loro volti, semplicemente inseriti su Google Immagini piuttosto che su TinEye o PimEyes, rimandano ai loro profili Linkedin, rendendo così noti a tutti i loro nomi, le loro professioni, e quantaltro presente su tali profili. La potenza del web, in questi casi negativa tanto da diventare pericolosità, è troppo spesso sottovalutata.
Andrea Pedicone
Consulente investigativo ed in materia di protezione dei dati personali
Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017
Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
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