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Data: 14/07/2025 06:00:00 - Autore: Redazione
La Corte costituzionale, con la sentenza numero 102/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimitā costituzionale, sollevate dalla Corte d'appello di Venezia, sulla previsione del termine di ragionevole durata delle procedure concorsuali. La Consulta ha osservato che il termine di durata, fissato in sei anni dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge numero 89 del 2001, ed estensibile a sette anni nei casi di particolare complessitā, per effetto del temperamento introdotto dalla Corte di cassazione, č in linea con lo standard indicato dalla costante giurisprudenza della Corte EDU. La disposizione sottoposta a scrutinio risulta, pertanto, rispettosa del principio della ragionevole durata, sancito dall'articolo 6 della CEDU quale carattere indefettibile del "giusto processo". La scelta del legislatore di predeterminare la durata ragionevole non dā luogo ad automatismo, rimanendo in capo al giudice dell'equa riparazione, nelle procedure concorsuali, il potere/dovere di esaminare la fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, secondo quanto previsto in altre disposizioni della medesima legge numero 89 del 2001.
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