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Data: 15/07/2025 07:00:00 - Autore: Redazione
Il quadro normativo di riferimentoLa sentenza n. 448/2024 del Consiglio Nazionale Forense, pubblicata il 23 giugno 2025, si concentra sui presupposti che regolano il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori – tra cui Corte di Cassazione e Consiglio di Stato – da parte di avvocati provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea. La decisione richiama due discipline fondamentali:
Avvocato temporaneo: attività occasionale in ItaliaL'avvocato straniero che esercita stabilmente nel proprio Stato membro di origine e che intenda prestare attività professionale in modo soltanto occasionale sul territorio italiano deve soddisfare uno dei seguenti requisiti:
In ogni caso, il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori non è consentito in via autonoma: l'avvocato temporaneo deve agire di concerto con un avvocato italiano iscritto all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori. Avvocato permanente: attività stabile in ItaliaDiverso è il regime dell'avvocato UE che abbia deciso di stabilirsi in Italia in modo permanente. In questa ipotesi:
L'iscrizione nella sezione speciale, quindi, non esonera dall'obbligo di collaborazione con un patrocinatore abilitato. La ratio della decisioneLa sentenza del CNF valorizza l'esigenza di assicurare un livello di tutela adeguato e la corretta applicazione delle regole processuali davanti agli organi giurisdizionali di legittimità. |
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