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Data: 18/07/2025 07:00:00 - Autore: Redazione
Il quesito del Consiglio dell'Ordine di MilanoIl Consiglio Nazionale Forense (CNF) si è pronunciato sul quesito proposto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano relativo al mantenimento del titolo di avvocato specialista. Il quesito verteva sulla posizione di coloro che hanno conseguito la specializzazione in base a un dottorato di ricerca o in qualità di professori universitari ordinari, anche collocati a riposo, chiedendo se questi ultimi possano considerarsi esclusi dalla disciplina prevista per il mantenimento del titolo. La disciplina di riferimentoIl CNF, nel parere n. 30/2025, pubblicato il 24 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico, ha richiamato la normativa di settore, contenuta nel decreto ministeriale n. 144 del 2015 e successive modifiche, in particolare agli articoli 9, 10 e 11. Per conservare la qualifica di specialista, l'avvocato deve:
Dottori di ricerca: obbligo di mantenimento del titoloSecondo il parere n. 30/2025, i professionisti che hanno conseguito il titolo sulla base di un dottorato di ricerca non possono essere esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina sul mantenimento. Professori universitari: esclusione dal mantenimentoDiversa, invece, la posizione dei professori universitari ordinari, anche collocati a riposo. Il CNF ha ricordato che la possibilità di conseguire il titolo in assenza di ulteriori formalità è stata riconosciuta dalla sentenza del TAR Lazio n. 10834 del 1° agosto 2022. |
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