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Data: 30/06/2025 07:00:00 - Autore: Redazione
Il Consiglio Nazionale Forense ha analizzato un caso in cui un avvocato non aveva dato corso al mandato ricevuto, né aveva adempiuto agli impegni previsti, in violazione dell'art."26 del Codice Deontologico Forense. In aggiunta, aveva fornito al cliente informazioni false o ingannevoli circa lo stato della pratica, con rassicurazioni non veritiere – contro le previsioni dell'art."27 CDF. Violazione grave dei doveri professionaliNella sentenza n."422/2024 pubblicata il 16 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico, il CNF ha stabilito che tali condotte costituiscono illecito deontologico, in quanto ledono obblighi fondamentali di:
Questi comportamenti minano la credibilità dell'avvocatura e l'affidamento che il cliente ripone nei propri difensori. Tutela del cliente e reputazione della professioneIl CNF ha motivato la decisione su tre linee portanti:
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