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Data: 21/06/2025 05:00:00 - Autore: Redazione
La sentenza n."421/2024 del CNF (pubblicata il 16 giugno 2025 sul sito del Codice deontologico) riguarda un avvocato che non restituiva al cliente – e alla parte assistita – atti e documenti relativi al mandato professionale. In particolare, l'avvocato tratteneva copie di atti giudiziali, perizie, e documenti utili per proseguire il contenzioso. Il cliente lamentava la condotta ostruzionistica, evidenziando il proprio diritto a riaffermare la documentazione dopo la cessazione del rapporto professionale. La decisione del CNF: violazione dell'art."33 CDFIl CNF ha ribadito che l'art."33 del Codice Deontologico Forense impone all'avvocato di restituire prontamente atti e documenti al cliente e alla parte assistita, una volta terminata la prestazione o revocato il mandato. Soltanto la corrispondenza riservata – disciplinata all'art."48 – può essere trattenuta, ma solo nei limiti strettamente necessari alla difesa e per tempi contenuti. Al di fuori di questa eccezione, la trattenuta costituisce illecito disciplinare. Tutela del cliente e correttezza professionaleLa motivazione del CNF si fonda su due esigenze:
La mancata restituzione configura dunque una scorrettezza professionale suscettibile di sanzione disciplinare. |
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