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Data: 16/06/2025 07:00:00 - Autore: Redazione
Il casoIl procedimento ha avuto origine dalla sanzione inflitta dal Consiglio Distrettuale di Disciplina a un avvocato che, dopo aver ottenuto la cancellazione dall'elenco dei difensori d'ufficio, non aveva avvisato il P.M. né il giudice del dibattimento, pur avendo ricevuto la notifica del decreto di citazione a giudizio. L'avvocato aveva comunicato la sua indisponibilità solo il giorno dell'udienza, fatto ritenuto censurabile sotto il profilo deontologico. La pronuncia del CNF: nessun obbligo di comunicazione è previstoIl CNF ha però ribaltato la decisione del CDD, sottolineando che non esiste alcuna norma – né di legge né regolamentare – che imponga all'avvocato l'onere di informare i soggetti della giurisdizione della propria cancellazione dalle liste di difensore d'ufficio. "Un tale obbligo, peraltro, non può neppure ricavarsi, sic et simpliciter, dai principi deontologici in materia" – si legge nella motivazione. L'unico adempimento richiesto all'avvocato è quello di presentare regolare istanza di cancellazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Una volta accolta, la comunicazione ai soggetti giudiziari competenti spetta all'Amministrazione, non al professionista. La tutela della funzione difensivaIl CNF, nel motivare la propria decisione, ha evidenziato l'importanza di evitare interpretazioni estensive delle regole deontologiche che possano scaricare sul difensore obblighi non previsti, soprattutto in ambiti già soggetti a una precisa regolamentazione amministrativa. L'introduzione di obblighi ulteriori, in assenza di una chiara previsione normativa, contrasterebbe con i principi di legalità e di certezza del diritto. In applicazione del principio affermato, il CNF ha accolto il ricorso dell'avvocato, annullando la sanzione disciplinare irrogata dal Consiglio Distrettuale di Disciplina. |
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