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Data: 21/03/2025 07:00:00 - Autore: Chiara Ruggiero
Nozione e fonti normative L'emancipazione del minore è regolata dal Codice Civile, in particolare dagli artt. 390-399 c.c., che ne disciplinano presupposti, effetti e limiti. L'art. 390 c.c. stabilisce che il minore si emancipa automaticamente con il matrimonio. Tuttavia, l'ordinamento attuale ha modificato la disciplina del matrimonio del minore con l'entrata in vigore del D.Lgs. 154/2013, che ha eliminato la possibilità per il minore di 16 anni di ottenere l'autorizzazione a sposarsi. Pertanto, nel sistema attuale, l'emancipazione si verifica solo per i minori già sposati prima della riforma o in ordinamenti in cui è ancora consentito il matrimonio minorile. Effetti dell'emancipazione L'emancipazione determina una capacità di agire limitata. Il minore emancipato non è equiparato all'adulto, ma ottiene una parziale autonomia giuridica. Capacità di agire del minore emancipato Il minore emancipato può: • Stipulare contratti per atti di ordinaria amministrazione autonomamente; • Esercitare diritti e assumere obblighi, se non eccedono l'ordinaria amministrazione; • Agire in giudizio, ma con limiti. Per gli atti di straordinaria amministrazione, come l'acquisto di beni immobili, la stipula di mutui o l'accettazione di eredità con beneficio d'inventario, il minore emancipato deve essere assistito da un curatore, nominato dal giudice tutelare (art. 394 c.c.). La figura del curatore Il curatore è una figura di supporto al minore emancipato, con funzioni di assistenza e controllo. • Viene nominato dal giudice tutelare su istanza del minore o d'ufficio (art. 396 c.c.). • Deve autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione e vigilare sull'interesse del minore. • Il giudice tutelare può revocare la curatela in caso di negligenza o incompatibilità. Tale figura garantisce che l'emancipazione non esponga il minore a rischi economici e patrimoniali, evitando abusi o decisioni dannose. Limiti e tutele del minore emancipato Nonostante l'ampliamento della sua autonomia, il minore emancipato rimane sottoposto a diversi limiti: • Non può disporre di beni immobili o sottoscrivere mutui senza l'autorizzazione del curatore. • Non può esercitare attività d'impresa senza autorizzazione del tribunale (art. 397 c.c.). • In ambito penale, il minore emancipato continua a essere soggetto alla disciplina minorile, senza subire alcuna modifica in termini di responsabilità penale. Confronto con altri ordinamenti giuridici L'istituto dell'emancipazione esiste in diversi sistemi giuridici, ma con significative differenze: • Francia: il minore può essere emancipato anche su decisione del tribunale, oltre che per matrimonio. • Stati Uniti: l'emancipazione può avvenire per matrimonio, servizio militare o indipendenza economica dimostrata. • Spagna: prevede una disciplina simile a quella italiana, ma con possibilità di emancipazione su richiesta giudiziale. Conclusioni L'emancipazione del minore rappresenta un compromesso tra la tutela della sua crescita personale e l'esigenza di conferirgli una progressiva autonomia. Tuttavia, la sua applicazione in Italia è ormai residuale a seguito delle recenti riforme sul matrimonio minorile. L'attuale disciplina garantisce che il minore emancipato possa acquisire esperienza gestionale senza esporsi a eccessivi rischi, grazie all'intervento del curatore. L'istituto, pur avendo perso rilevanza, conserva il suo valore storico e rimane un riferimento per i sistemi giuridici che ne prevedono ancora un'applicazione più ampia.
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