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Data: 12/09/2024 06:00:00 - Autore: Andrea Pedicone
Gli obblighi del lavoratore[Torna su]
Il lavoratore dipendente cui siano stati riconosciuti i permessi di cui alla legge 104/92, deve prestare assistenza al familiare disabile, perché l'assenza dal lavoro per la fruizione del permesso deve porsi in relazione diretta con l'esigenza per il cui soddisfacimento il diritto stesso è riconosciuto, ossia l'assistenza al disabile. Nel caso in cui egli non adempia a tale comportamento, ben può il datore di lavoro procedere con il licenziamento. Qualora i permessi siano utilizzati per soddisfare esigenze personali del dipendente, il lavoratore assumerebbe un comportamento che si macchia di un disvalore sociale che può arrivare a giustificare il licenziamento perché si scaricano sulla collettività e sull'azienda i costi della propria pigrizia ed infedeltà. Quanto precede configura una vera e propria condotta illecita, tanto nei confronti dell'Inps ente erogatore della corrispondente indennità quanto nei confronti del datore di lavoro. Quest'ultimo, infatti, subisce sia un danno economico giacché deve comunque sostenere l'onere contributivo e accantonare il TFR anche per i giorni di assenza sia un disagio organizzativo dovendo far fronte all'assenza del lavoratore. I diritti del titolare[Torna su]
Il beneficiario dei permessi di specie dovrà quindi assistere il proprio congiunto presso l'indirizzo indicato (ovvero aggiornato). I permessi in questione sono delineati quali permessi giornalieri e non su base oraria, e possono essere fruiti a condizione che il beneficiario dell'assistenza non sia ricoverato a tempo pieno. Poiché le modalità di assistenza non sono specificate o delineate dalla norma, è consuetudine ritenere che essa debba essere svolta fornendo al congiunto assistenza pseudo-infermieristica, di accompagnamento, oppure di sostituzione nello svolgimento di "commissioni" esterne. Eventuali attività marginali svolte dal dipendente non possono essere considerate un abuso, soprattutto se non vi è la prova che tali attività siano state effettuate per soddisfare esigenze personali anziché dell'assistito. Ultime dalla Cassazione[Torna su]
Seguendo i suddetti principi, e quindi conformemente ad un orientamento ormai consolidato per pacifica giurisprudenza, la Suprema Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 24130 del 9 settembre 2024, ha confermato la nullità del licenziamento intimato ad un lavoratore per essersi fermato ad effettuare acquisti presso un mercatino. I giudici non soltanto hanno ritenuto non provata la circostanza che il beneficiario dell'acquisto fosse il lavoratore anziché il congiunto, ma hanno anche definito tale attività marginale. Essa non è quindi idonea a ritenere sussistente il contestato abuso, ed è anzi stato ritenuto dimostrato l'uso corretto de permessi fruiti nei giorni in contestazione.
Andrea Pedicone Consulente investigativo ed in materia di protezione dei dati personali Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017 |
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