"L'ammissione della propria responsabilità disciplinare da parte del professionista incolpato in sede di procedimento dinanzi al Consiglio territoriale non può non essere valorizzata nell'ambito del complessivo giudizio relativo alla personalità dell'incolpato ai fini della determinazione della giusta sanzione, attestando la consapevolezza della contrarietà della condotta contestata alle regole del corretto agire professionale e di conseguente sanzionabilità dello stessa, nella prospettiva di non ripetere siffatti comportamenti". E' quanto ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 123/2024 (sotto allegata), pubblicata l'8 luglio sul sito del Codice deontologico.
Nel caso di specie, l'avvocato proponeva ricorso avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina di Brescia che gli aveva comminato la sanzione disciplinare della censura per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo.
Il CNF ricorda innanzitutto che "lobbligo degli avvocati di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale viene disciplinato dalla legge n. 247/2012, che all art. 11 lo qualifica come finalizzato ad «assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al migliore esercizio della professione nellinteresse dei clienti e dellamministrazione della giustizia»". Inoltre, il Regolamento CNF 16 luglio 2014, n. 6 (Regolamento per la formazione continua) nellart. 12 comma 1 ha previsto - ai fini del rispetto dellobbligo formativo sancito dallart. 11 L.247/2012 - "la partecipazione effettiva e documentata alle attività di aggiornamento e formazione, prevedendo un periodo di valutazione dellobbligo di durata triennale e che «Liscritto deve conseguire, nellarco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti Formativi, di cui n. 9 Crediti Formativi nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale»". Anche il Codice Deontologico Forense all'art. 15 dispone che LAvvocato deve curare costantemente la preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori di specializzazione e a quelli di attività prevalente e prevede nellart. 70, comma 6, "la sanzione edittale dellavvertimento nei confronti dellAvvocato che non abbia rispettato i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dellOrdine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi".
Pronunciandosi in merito alla sanzione, il Consiglio afferma che "al fine di valutare comunque la corretta dosimetria della sanzione disciplinare applicata, in considerazione della gravità e della natura del comportamento deontologicamente non corretto che si appalesa dalla complessiva valutazione della fattispecie concreta (cfr. Cass. SS.UU. 13791/12), si rileva che appare particolarmente intenso il grado della colpa, come si appalesa dal comportamento - precedente e successivo al fatto - dellincolpato, il quale non ammette la propria responsabilità, ritenendo piuttosto di non essere affatto tenuto allassolvimento dellobbligo formativo, laddove invece lammissione di responsabilità avrebbe potuto mitigare la sanzione disciplinare".
Per cui, ritenendo congrua la sanzione della censura comminata dal CDD di Brescia, il CNF rigetta il ricorso.