|
|
Data: 23/04/2007 - Autore: www.laprevidenza.it
La legge 290 del 6 dicembre 2006, pubblicata nella G.U. n.285 del 7 dicembre 2006, stabilisce che La legge 24 febbraio 1992, n.225, si interpreta nel senso che le disposizioni delle ordinanze di protezione civile che prevedono il beneficio della sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi, si applicano esclusivamente ai datori di lavoro privati aventi sede legale ed operativa nei comuni individuati da ordinanze di protezione civile. La norma esclude definitivamente tra i soggetti beneficiari della sospensione contributiva tutto il settore pubblico ed i lavoratori dipendenti da datori di lavoro non interessati dal provvedimento di sospensione.
Inps, Circolare 23.3.2007 n° 65
|
|