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Data: 02/08/2020 14:00:00 - Autore: Daniele Paolanti
Il testo dell'art. 352 c.p.[Torna su]
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619. La ratio dell'art. 352 c.p. e il bene giuridico tutelato[Torna su]
L'art. 352 c.p. è un illecito comune, poiché può essere commesso da chiunque, non essendo un illecito proprio né qualificato. Bene giuridico meritevole di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione, ma anche l'interesse dello Stato affinchè scritti o disegni per i quali l'Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro non vengano diffusi al pubblico o comunque resi fruibili ad un numero indistinto di persone. Di conseguenza si mira a prevenire che taluni possano diffondere materiali per i quali è stata disposta una misura cautelare conservativa. La procedibilità è ex officio. La condotta sanzionata dall'art. 352 c.p.[Torna su]
La norma in esame punisce chiunque distribuisce o affigga in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'Autorità ha ordinato il sequestro. La norma è stata oggetto di depenalizzazione, tant'è che la condotta, ad oggi, è relegata a mero illecito amministrativo. Nella prassi, pare infatti, la medesima sia risultata di scarsa applicazione. La pena[Torna su]
L'illecito di cui all'art. 352 c.p. è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 a euro 619. Elemento soggettivo[Torna su]
Elemento soggettivo indefettibile ai fini della configurabilità del delitto in esame è il dolo generico, ovvero la premeditazione coscienziosa di commettere il fatto. |
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