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Data: 15/07/2020 16:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
Il ruolo del medico competente[Torna su]
Il medico competente è tenuto a un giudizio di idoneità lavorativa "specifico", che, in quanto tale, deve limitarsi alla valutazione dello stato di salute del lavoratore rispetto al rischio specifico cui è esposto nello svolgimento della mansione alla quale è adibito. Questi, per la Corte di cassazione, sono i confini entro i quali si estende la sorveglianza sanitaria prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. I compiti del medico competente[Torna su]
Più precisamente, la sentenza numero 19856/2020 ha suddiviso i compiti del medico competente in tre categorie: professionali, collaborativi e informativi. Ognuna di tali tre categorie è poi stata riempita dalla Corte di contenuti. In via generale, sono compiti professionali quelli inerenti alla sorveglianza sanitaria; sono compiti collaborativi quelli che si estrinsecano nel dovere di cooperare con il datore di lavoro alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai rischi. Dei compiti informativi è stato stilato un lungo elenco, nel quale è ricompreso, ad esempio, il dovere di informare i lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria. Le visite mediche[Torna su]
Nello svolgimento dei suoi compiti, il medico competente è tenuto a compiere una serie di visite, da quella preventiva, a quella periodica, a quella su richiesta, a quella concomitante al cambio di mansione. Tali visite, per la Corte, vanno svolte "secondo i canoni classici della semeiotica, della raccolta approfondita dell'anamnesi, di un attento e mirato esame obiettivo e con lo svolgimento degli esami clinici e biologici ritenuti necessari". In casi specifici, vanno poi seguiti dei protocolli diagnostici minimi. La responsabilità del medico competente[Torna su]
Dopo aver ricostruito approfonditamente la disciplina delle attribuzioni e delle funzioni proprie del medico competente, la Corte di cassazione non ha omesso di ricordare quale sia il quadro generale delle sanzioni, penali o amministrative, poste a suo presidio. In particolare, il medico competente può, innanzitutto, rispondere per gli illeciti contravvenzionali di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 81/2008: si tratta di reati propri omissivi, consistenti nel mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 25. Oltre che per tali illeciti, tuttavia, il medico competente può essere chiamato a rispondere anche degli eventi di volta in volta derivanti dall'omissione colposa delle regole cautelari che sono poste a presidio della salvaguardia della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Tale responsabilità sorge in ragione della sua autonoma posizione di garanzia e della funzione di controllo delle fonti di pericolo che l'ordinamento giuridico gli attribuisce. |
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