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Data: 27/10/2019 09:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli Le sanzioni pecuniarie previste per le violazioni del codice della strada possono essere pagate in misura ridotta se il contravventore vi provvede entro il quinto giorno successivo alla contestazione della violazione o alla notificazione del verbale. La riduzione è pari al 30% e l'importo ridotto è sempre indicato nel verbale, accanto all'importo "intero".
Riduzione sanzioni al 30%: da quando decorre il termine[Torna su]
Si è detto che la decorrenza iniziale del termine di cinque giorni entro il quale la sanzione può essere pagata in misura ridotta decorre dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale. La contestazione, infatti, può essere immediata o differita: nel primo caso la decorrenza coincide con la contestazione stessa, nel secondo caso occorrerà attendere la notifica. Verbali recapitati per posta[Torna su]
Se il verbale è inviato per posta ma il destinatario, al momento della consegna, risulta assente, il termine di cinque giorni inizierà a decorrere dall'effettivo ritiro del documento presso l'ufficio postale. Tuttavia, a tal fine il ritiro deve avvenire al massimo entro il decimo giorno di deposito. Infatti, i cinque giorni decorrono comunque, a prescindere dal ritiro o meno del verbale, a partire dal decimo giorno successivo all'inizio della giacenza presso l'ufficio postale. Pagamento ridotto del 30%: quando non si applica[Torna su]
Va infine precisato che la riduzione del 30% dell'importo delle sanzioni amministrative applicate per le violazioni del codice della strada non si applica sempre ma in alcuni casi è esclusa. In particolare non è possibile beneficiarne se la violazione determina l'applicazione, oltre che della sanzione pecuniaria, anche della confisca del veicolo e del relativo sequestro. La riduzione del 30%, poi, non si applica in caso di violazioni che determinano anche la sospensione della patente di guida. Vai al Codice della strada |
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