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Data: 25/01/2018 06:00:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli Le Sezioni Unite, chiamate qualche tempo fa a fornire la propria interpretazione sulla questione del requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, si sono pronunciate sul punto con la sentenza numero 1653/2018 qui sotto allegata. Con tale pronuncia, sostanzialmente, i giudici hanno decretato la salvezza dei contratti-quadro sottoscritti dai soli clienti, risolvendo la questione della nullità in favore delle banche. Il contratto-quadroNel dettaglio, le Sezioni Unite hanno innanzitutto precisato che il contratto-quadro con il quale si regolamentano i servizi alla cui prestazione l'intermediario si obbliga verso il cliente può essere accostato per alcuni aspetti al mandato. Da esso, infatti, derivano obblighi e diritti reciproci tra le parti e le successive operazioni devono essere considerate dei suoi momenti attuativi. Solo per il contratto-quadro, e non per i singoli servizi di investimento o disinvestimento, la legge prevede la forma scritta a pena di nullità. Nel farlo, l'articolo 23 del decreto legislativo numero 58/1998 prevede in maniera inequivoca la redazione del contratto per iscritto e la sua consegna al cliente, a cui solo attribuisce la facoltà di far valere la nullità per inosservanza della forma prescritta. La ratio della normaPer le Sezioni Unite, la ratio della norma e della previsione della nullità è evidente: al cliente va assicurata la piena indicazione di una serie di elementi, quali gli specifici servizi forniti, la durata del contratto, le modalità di rinnovo e di modifica, le modalità con le quali si svolgeranno le successive operazioni e così via. La finalità protettiva dell'investitore è quindi per i giudici l'elemento da considerare nell'interpretare il vincolo di forma imposto dal legislatore, senza potersi limitare a richiamare in automatico la disciplina generale sulla nullità. La firma della banca non serveDi conseguenza, proprio avuto riguardo alla finalità della normativa, deve ritenersi che il contratto-quadro debba essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento sia necessaria la sottoscrizione dell'investitore e che a questi ne debba essere consegnato un esemplare. Il consenso della banca, invece, può farsi discendere dai comportamenti concludenti ravvisabili nella consegna del documento negoziale, nella raccolta della firma del cliente e nell'esecuzione del contratto. Se l'accordo risulta in tal modo provato, per le Sezioni Unite "è difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca necessiti ai fini della validità del contratto-quadro". |
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