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Data: 01/10/2015 11:51:00 - Autore: Valeria Zeppilli
di Valeria Zeppilli In caso di furto, alle coppie di fatto va applicata la medesima ipotesi di non punibilità che l'ordinamento penale prevede all'articolo 649 c.p. se tale reato è commesso in danno del coniuge. Con un'ovvia precisazione però: la non punibilità cessa di operare nel momento in cui cessa la convivenza. Questo almeno è quanto stabilito dalla sentenza numero 39480/2015 della Corte di Cassazione, depositata il 30 settembre dalla quinta sezione penale (qui sotto allegata). I giudici, infatti, si sono integralmente riportati alla precedente pronuncia numero 32190/2009, la quale aveva enunciato il principio di diritto per cui non è punibile il furto commesso in danno del convivente 'more uxorio' ma è punibile, a querela dell'offeso, il furto in danno di persona già convivente 'more uxorio'. Così, nel caso di specie la Corte ha annullato, limitatamente ai reati di furto e danneggiamento, la sentenza con la quale la Corte di Appello di Ancona aveva condannato il ricorrente, il quale, però, era anche (e rimane) responsabile dei reati di lesione e tentativo di danneggiamento, per i quali la predetta causa di non punibilità non opera. Si precisa che, in via generale, il primo comma dell'articolo 649 c.p. considera non punibili per i reati contro il patrimonio chi li abbia compiuti in danno del coniuge non legalmente separato, di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta, dell'adottante o dell'adottato o di un fratello o di una sorella che con lui convivano. |
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