Data: 30/06/2015 18:28:00 - Autore: N.R.
Anche una semplice raccomandata senza ricevuta di ritorno puņ essere sufficiente per interrompere la prescrizione presuntiva del diritto di un avvocato ad esigere i propri onorari al cliente.
Secondo la Cassazione, infatti, si puņ presumere che la lettera sia giunta a destinazione dato che č onere delle poste curarne la consegna.
Č quanto afferma la Corte di Cassazione con la sentenza  13401/15, pubblicata oggi, secondo cui solo in caso di contestazione del destinatario puņ sorgere l'onere del mittente di dimostrare che la propria missiva č giunta correttamente a destinazione.
Nel caso di specie, perņ, l'avvocato aveva si spedito le raccomandate ma lo aveva fatto indicando la persona sbagliata e quindi non puņ avvalersi della presunzione di avvenuta consegna.
Se la raccomandata fosse stata spedita correttamente il termine di prescrizione si sarebbe invece interrotto.
La Corte chiarisce anche che l'eccezione di prescrizione presuntiva non puņ essere equiparata al riconoscimento del debito. In sostanza se da un lato l'ammissione della mancata estinzione dell'obbligazione comporta il rigetto dell'eccezione di prescrizione, non č vero il contrario: il fatto di aver sollevato l'eccezione di prescrizione non  comporta ammissione della mancata estinzione del debito.

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