Data: 11/06/2015 10:50:00 - Autore: Law In Action - di P. Storani
di Paolo M. Storani - Un altro episodio del diritto amministrativo somministrato in pillole divulgative.
Ce lo offre, come solitamente avviene sulle colonne virtuali di LIA Law In Action, il nostro... Virgilio Professor Ciro Centore che prende le mosse da un audace comportamento in gita scolastica di una studentessa emiliana, punito in modo retrogrado dalla dirigenza scolastica.
Buona lettura!
Il comportamento osé era intervenuto, da parte di una studentessa bolognese, in occasione di un viaggio di istruzione in terra sicula, con il coinvolgimento di alcuni compagni di classe, non solo con baci e carezze ma con qualcosa di più.
Diciamo ai limiti.
E in un ambiente più che allegro, visto che non era mancata, per riscaldare l'ambiente, anche qualche bottiglia di whisky o di gin, non sopportata bene da questi giovani festaioli.
Era evidente che la notizia era passata subito, da orecchio ad orecchio, con ammiccamenti e battutine varie, determinando disorientamento e vigilanza ferrea e un "sei secco" per profitto, nello scrutinio di fine anno, ai vari attori e movimentatori.
La nostra era stata sì promossa dalla IV alla V ma il sei su dieci le pesava.
Tra l'altro generalizzato.
Ed era stato oggetto di commenti immediati, tali da determinarne, emotivamente, anche il necessario passaggio ed iscrizione ad altro Istituto.
E ne è venuto anche un ricorso al TAR bolognese.
Il sei le era stato appioppato dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di Classe e pesava troppo.
E come tale è stato contestato.
Con rituale ricorso, ripeto.
Nello stesso ci si è lamentati dei consueti vizi amministrativi, quale l'eccesso di potere e la illegittimità per violazione della l. 169 del 2008, in tema di scrutini e valutazioni di fine anno. E il TAR le ha dato ragione.
Vediamo il perché.
I Magistrati hanno assunto, con ampia motivazione, che il giudizio, con il voto che ne è seguito, si è correlato a questo singolo episodio osé.
Peccaminoso, sì, quanto si vuole, ma sempre singolo e giammai reiterato.
In altre parole non era preceduto né seguito da altri comportamenti, dello stesso tipo, sicchè, in tema di profitto, l'Istituto doveva tener conto dell'intero anno scolastico e del comportamento osservato e considerato in questo intero anno scolastico, anche utilizzando il periodo e il comportamento del viaggio in Sicilia.
Ma non si poteva deliberare, ripeto, in ordine ad un singolo episodio.
Questo il primo vizio del provvedimento contestato.
In secondo luogo, dicono sempre i Magistrati del TAR, occorreva chiarire e tener conto del singolo comportamento e delle singole responsabilità.
Non si può fare, di tutte le erbe, un solo fascio.
Assegnare un sei in condotta, indiscriminatamente, ai vari morosi coinvolti nella vicenda, non rende giustizia.
Occorre la rilevanza di ogni singolo componente, per cui anche sotto questo profilo il sei generalizzato era ed è stato illegittimo.
Ed infine.
Dirigente e Consiglio di classe non hanno tenuto conto anche dell'alcool circolato nell'ambiente siculo e delle responsabilità connesse alla circolazione, ai soggetti, alla incidenza e all'ambiente così determinatosi.
Sono criteri, dice il TAR, rilevanti e degli stessi occorreva tenerne conto, cosa che non era stata fatta.
Di qui l'accoglimento del ricorso e il rinvio all'amministrazione scolastica perché tenga conto di tanto, riesamini il caso e determini, ex novo, il giusto e corretto voto.
Autore: Prof. Avv. Ciro Centore
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