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Data: 28/01/2014 18:00:00 - Autore: Sabrina Caporale
L'art. 269 c.c., nella vigente formulazione non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale e, così, consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi ( ).
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 1279 del 22 gennaio 2014, emessa all'esito di un procedimento vertente in materia di dichiarazione e prova della paternità naturale. Il ricorrente, erede legittimo di colui del quale si accertava lo status controverso, lamentava l'utilizzo -ai fini della prova della paternità - di elementi meramente indiziari e presuntivi. La Cassazione investita della vicenda, così concludeva. Deve ribadirsi che l'art. 269 c.c., nella vigente formulazione non pone alcuna limitazione in ordine ai mezzi con i quali può essere provata la paternità naturale e, così, consente che quella prova possa essere anche indiretta ed indiziaria, e possa essere raggiunta attraverso una serie di elementi presuntivi che, valutati nel loro complesso e sulla base del canone dell'id quod plerumque accidit, risultino idonei, per la loro attendibilità e conlcudenza a fornire la dimostrazione completa e rigorosa della paternità. In particolare, nell'ambito di queste circostanze indiziarie sono utilizzabili come elementi di giudizio il tractatus e la fama (consistendo il primo nell'effettivo rapporto fra l'asserito genitore e la persona a cui favore si chiede la dichiarazione giudiziale di paternità, nel senso che il padre l'abbia trattata come figlio e abbia provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e all'istruzione, e la seconda nella manifestazione esterna di tale rapporto nelle relazioni sociali), essendo gli stessi indicativi d quel possesso di stato di figlio naturale, al quale già il testo dell'abrogato art. 270 c.c. attribuiva l'idoneità a dimostrare la paternità naturale (Cass., Sez. I, 5 agosto 1997, n. 7193; Cass. , aprile 2008, n. 10007). Di alcuna rilevanza, pertanto, i motivi di doglianza spiegati avverso la sentenza della Corte d'Appello; la quale al contrario, merita di essere confermata, perché con motivazione adeguata, logicamente coerente ed immune da vizi giuridici, ha esaminato i diversi elementi acquisiti valutandoli singolarmente, in correlazione tra loro e nel contesto anche storico sociale di rifermento; pervenendo alla corretta affermazione nell'ambito dell'indicata ampiezza dei mezzi di prova consentita dal richiamato art. 269, comma 2, c.c., del rapporto di filiazione per cui è processo. |
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