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Data: 20/10/2012 11:00:00 - Autore: Avv. Paolo M. Storani
Puntata n. 14 dei nostri incontri di prossimità con il diritto amministrativo presi per mano, nei meandri dei Tar, dal Prof. Avv. Ciro Centore che stavolta si occupa di aggiunta di un ulteriore cognome; buona lettura!
TAR LIGURIA / LEGITTIMA LA PRETESA DI UN ULTERIORE COGNOME PER RAPPORTI DI STIMA. Il Tribunale Amministrativo Ligure, Sez.I (Balba, Presidente, Morbelli, Estensore, Perugia, Consigliere) con una recentissima sentenza, del corrente mese di ottobre, ha accolto in pieno il ricorso proposto da una dottoressa che, già avendo un nome e cognome, per rapporti di stima professionale ed umana, desiderava aggiungere, con il consenso del terzo, il cognome di questo ultimo al proprio cognome. Aveva chiesta questa particolare autorizzazione, evidenziando e documentando il come e il perchè il cosiddetto terzo fosse stato, nella vita professionale, un riferimento costante per la sua stessa crescita culturale, oltre che umana. La relativa istanza era stata presentata, come da legge e per legge, al Ministero degli Interni che aveva avuto a rigettarla, non condividendo questa motivazione. Di qui il ricorso al TAR Ligure che è stato di contrario avviso e ha accolto il ricorso dell'interessata, sottolineando che le ragioni affettive, di gratitudine e quant'altro giustificano questa richiesta e ne rendono doveroso l'accoglimento. Tra l'altro il TAR si è rifatto anche ad una antica sentenza, di circa venti anni prima, che aveva trattato la stessa questione (accogliendola) precisando che è ben possibile trasmettere il proprio cognome a persone non legate da vincoli di parentela, perchè l'ordinamento giuridico milita in tal senso ed esclude che tutto ciò possa intervenire nella sola fattispecie della adozione di persone adulte. In altre parole, è legittima la trasmissione del cognome di terzi, purchè sussista una idonea motivazione. Il TAR ha condannato il Ministero anche alle spese e competenze di giudizio. -Prof. Avv. Ciro Centore- |
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