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Data: 07/11/2011 10:06:00 - Autore: Avv.Fabiola De Stefano
Con una recente pronuncia il Consiglio di Stato precisa che le associazioni dei consumatori, nonostante la loro rappresentatività, non abbiano un
generalizzato e indifferenziato titolo per il diritto d'accesso agli atti ex l.
241/1990.La Magistratura amministrativa intervenendo in tema di accesso agli atti con i quali il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia avevano disposto la cancellazione di una società dall'elenco degli intermediari finanziari riprende l'orientamento secondo il quale il diritto di accesso non corrisponde ad un'azione popolare; e pertanto il suo esercizio non può che essere collegato alla sussistenza (e alla puntuale rappresentazione) di un interesse differenziato, concreto e attuale, all'accesso ai documenti. Insomma, «La pretesa titolarità (o la pretesa rappresentatività) di interessi collettivi o diffusi non vale a costituire un potere comunque privato e perciò estraneo ai circuiti pubblici di rappresentatività e responsabilità di ispezione generalizzata sulla pubblica amministrazione. Dunque non è qualità sufficiente a legittimare un generalizzato interesse alla conoscenza di qualsivoglia documento riferito all'attività di un gestore del servizio o dell'esercente una pubblica potestà. Occorre piuttosto che perché il principio di trasparenza operi verso l'esterno, anche per tali figure sia sostenuto da un effettivo, attuale e concreto interesse alla conoscenza di atti che incidono in via diretta e immediata (in quanto collegati alla prestazione o alla funzione svolta). È evidente perciò che grava sin dall'inizio in capo all'associazione che si assume rappresentativa, alla luce del generale principio dispositivo, un onere di individuazione e rappresentazione di siffatti specifici interessi su cui si basa l'istanza, e altresì che non si può ammettere che la domanda, se incompleta, inesatta o reticente, possa costituire oggetto di integrazioni o rettifiche». La pronuncia in analisi, tuttavia, non considera che sovente è dall'accesso agli atti, una volta avvenuto e reso effettivo, che emerge la titolarità dell'interesse in capo all'associazione dei consumatori; e, perciò, una eccessiva restrizione dei modi di accesso potrebbe vanificare la funzione delle associazioni medesime, privandole di uno strumento l'accesso agli atti di dimensione operativa indiscutibile. Non resta che attendere modifiche de iure condendo in tema di accesso agli atti amministrativi in senso più favorevole alle associazioni dei consumatori. Avv. Fabiola De Stefano - www.studiolegaledesia.com |
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