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degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione e
divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei
quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da
attribuire nella circoscrizione a ciascuna coalizione di liste o lista di cui al
numero 3). I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente
assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali le parti
decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, alle
coalizioni di liste o singole liste che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale circoscrizionale; a parità di quest’ultima si procede a sorteggio.
Successivamente l’Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le
circoscrizioni a ciascuna coalizione di liste o singola lista corrisponda al
numero dei seggi determinato ai sensi del numero 4). In caso negativo, procede
alle seguenti operazioni, iniziando dalla coalizione di liste o singola lista
che abbia il maggior numero di seggi eccedenti, e in caso di parità di seggi
eccedenti da parte di più coalizioni o singole liste, da quella che abbia
ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre
coalizioni di liste o liste singole, in ordine decrescente di seggi eccedenti:
sottrae i seggi eccedenti alla coalizione di liste o singola lista in quelle
circoscrizioni nelle quali essa li ha ottenuti con le parti decimali dei
quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente e nelle quali
inoltre le coalizioni di liste o singole liste, che non abbiano ottenuto il
numero di seggi spettanti, abbiano parti decimali dei quozienti non utilizzate.
Conseguentemente, assegna i seggi a tali coalizioni di liste o singole liste.
Qualora nella medesima circoscrizione due o più coalizioni di liste o singole
liste abbiano le parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è
attribuito alla coalizione di liste o alla singola lista con la più alta parte
decimale del quoziente non utilizzata. Nel caso in cui non sia possibile fare
riferimento alla medesima circoscrizione ai fini del completamento delle
operazioni precedenti, fino a concorrenza dei seggi ancora da cedere, alla
coalizione di liste o lista singola eccedentaria vengono sottratti i seggi in
quelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali
del quoziente di attribuzione e alla coalizione di liste o lista singola
deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi in quelle altre
circoscrizioni nelle quali abbiano le maggiori parti decimali del quoziente di
attribuzione non utilizzate; 9) salvo quanto disposto dal comma 2, l’Ufficio procede quindi all’attribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi spettanti alle liste di ciascuna coalizione. A tale fine, determina il quoziente circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste dividendo il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste di cui al numero 6) per il numero di seggi assegnati alla coalizione nella circoscrizione ai sensi del numero 8). Nell’effettuare tale divisione non tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide quindi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna ... |
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