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5) verifica poi se la coalizione di liste o la singola lista che ha
ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340
seggi;
6) individua quindi, nell’ambito di ciascuna coalizione di liste
collegate di cui al numero 3), lettera a), le liste che abbiano conseguito sul
piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi e le liste
rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione, nonchè la lista che abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale
nazionale tra quelle che non hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 2
per cento dei voti validi espressi;
7) qualora la verifica di cui al numero 5) abbia dato esito positivo,
procede, per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi in base alla
cifra elettorale nazionale di ciascuna lista di cui al numero 6). A tale fine,
per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali
nazionali delle liste ammesse al riparto di cui al numero 6) per il numero di
seggi già individuato ai sensi del numero 4). Nell’effettuare tale divisione non
tiene conto dell’eventuale parte frazionaria del quoziente così ottenuto. Divide
poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista ammessa al riparto per tale
quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei
seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire
sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni
hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che
abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di
quest’ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui al numero 3),
lettera b), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del numero
4); 8) salvo quanto disposto dal comma 2, procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle varie coalizioni di liste o singole liste di cui al numero 3). A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste che la compongono per il quoziente elettorale nazionale di cui al numero 4), ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alle liste della coalizione medesima. Analogamente, per ciascuna lista di cui al numero 3), lettera b), divide la cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale, ottenendo così l’indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla lista medesima. Quindi, moltiplica ciascuno ... |
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