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linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente in una delle circoscrizioni
comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una particolare tutela di
tali minoranze linguistiche, che abbia conseguito almeno il 20 per cento dei
voti validi espressi nella circoscrizione;
b) le singole liste non collegate che abbiano conseguito sul piano
nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi e le singole liste non
collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate
esclusivamente in una delle circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto
speciale prevede una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che
abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione, nonchè le liste delle coalizioni che non hanno superato la
percentuale di cui alla lettera a) ma che abbiano conseguito sul piano nazionale
almeno il 4 per cento dei voti validi espressi ovvero che siano rappresentative
di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una delle
circoscrizioni comprese in regioni il cui statuto speciale prevede una
particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno
il 20 per cento dei voti validi espressi nella
circoscrizione;
4) tra le coalizioni di liste di cui al numero 3), lettera a), e le liste
di cui al numero 3), lettera b), procede al riparto dei seggi in base alla cifra
elettorale nazionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle
cifre elettorali nazionali di ciascuna coalizione di liste o singola lista di
cui al numero 3) per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il
quoziente elettorale nazionale. Nell’effettuare tale divisione non tiene conto
dell’eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale
nazionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La
parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da
assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono
ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o
singole liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti
e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra
elettorale nazionale; a parità di quest’ultima si procede a
sorteggio; ... |
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