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2) comunica all’Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonchè, ai fini
di cui all’articolo 83, comma 1, numero 3), il totale dei voti validi della
circoscrizione». 12. L’articolo 83 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal
seguente: «Art. 83. – 1. L’Ufficio
centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici
centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno
o più esperti scelti dal presidente:
1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra
è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle
singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo
contrassegno;
2) determina poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna coalizione di
liste collegate, data dalla somma delle cifre elettorali nazionali di tutte le
liste che compongono la coalizione stessa, nonchè la cifra elettorale nazionale
delle liste non collegate ed individua quindi la coalizione di liste o la lista
non collegata che ha ottenuto il maggior numero di voti validi
espressi;
3) individua quindi: a) le coalizioni di liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 10 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano nazionale almeno il 2 per cento dei voti validi espressi ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze ... |
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