10. All’articolo 58 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
«Riconosciuta l’identità
personale dell’elettore, il presidente estrae dalla cassetta o scatola una
scheda e la consegna all’elettore opportunamente piegata insieme alla matita
copiativa»;
b)
al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L’elettore, senza
che sia avvicinato da alcuno, esprime il voto tracciando, con la matita, sulla
scheda un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il
contrassegno della lista prescelta»; al terzo periodo, le parole: «le schede
secondo le linee in esse tracciate e chiuderle» sono sostituite dalle seguenti:
«la scheda secondo le linee in essa tracciate e
chiuderla»;
c)
il sesto comma è abrogato.
11. L’articolo 77 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal
seguente:
«Art. 77. – 1. L’Ufficio
centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all’articolo 76,
facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal
presidente:
1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale
cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole
sezioni elettorali della circoscrizione;