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del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive
modificazioni, č costituita non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Art.
11. (Entrata in
vigore) 1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. |
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