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Commissione elettorale comunale nei comuni con popolazione inferiore a 15.000
abitanti). 1. L’articolo 4-bis del
testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta
e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: «Art. 4-bis. – 1. Alla
tenuta e all’aggiornamento delle liste elettorali provvede l’Ufficio elettorale,
secondo le norme del presente testo unico. 2. In ciascun comune
l’Ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12,
13, 14 e 15 del presente testo unico. 3. Nei comuni con
popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale può delegare e
revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un
funzionario del comune. Ogni delegazione e revoca di funzioni di Ufficiale
elettorale deve essere approvata dal prefetto». 2. All’articolo 12, primo
comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, le parole: «nei comuni con
popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti,» sono soppresse. Il secondo
comma del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente: «La Commissione è composta
dal sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei comuni al
cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti
effettivi e otto supplenti negli altri comuni». 3. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione elettorale comunale prevista dagli articoli 12, 13, 14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto ... |
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