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size=2> b)
alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel
predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a)
in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli
scrutatori nella graduatoria non sia determinata all’unanimità dai componenti la
Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite
sorteggio; c)
alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle
liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi
nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle
lettere a) e b). 2. Alle nomine di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all’unanimità. Qualora la nomina non
sia fatta all’unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per
due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di
voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di
età. 3. Il sindaco o il
commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno
precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l’avvenuta nomina. L’eventuale
grave impedimento ad assolvere l’incarico deve essere comunicato, entro
quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che
provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella
graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1. 4. La nomina è notificata
agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le
elezioni». Art.
10. (Costituzione della ... |
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