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        b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all’unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;

        c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell’albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).

 

    2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all’unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all’unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per due nomi e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

 

    3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l’avvenuta nomina. L’eventuale grave impedimento ad assolvere l’incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

    4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni».

 

Art. 10.

 

(Costituzione della ...

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