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scrutatori) 1. All’articolo 3, comma 4,
della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono premesse le
seguenti parole: «Entro il 15 gennaio di ciascun anno,». 2. All’articolo 4, comma 1,
della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «entro il mese di febbraio». 3. All’articolo 5 della
legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito
dal seguente: «4. Compiute le operazioni
di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le
modalità di cui all’articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate.
Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad
esprimere per iscritto il loro gradimento per l’incarico di scrutatore entro
quindici giorni dalla ricezione della notizia». 4. L’articolo 6 della legge
8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente: «Art. 6. – 1. Tra il
venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la
votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all’articolo 4-bis del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.
223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni
prima con manifesto affisso nell’albo pretorio del comune, alla presenza dei
rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati,
procede: a)
alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune,
scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari
a quello occorrente; |
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