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scrutatori)

 

    1. All’articolo 3, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono premesse le seguenti parole: «Entro il 15 gennaio di ciascun anno,».

 

    2. All’articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «entro il mese di febbraio».

    3. All’articolo 5 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, il comma 4 è sostituito dal seguente:

 

    «4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all’articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l’incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia».

    4. L’articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    «Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all’articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell’albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:

        a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;

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