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Repubblica. 3. Ogni lista, all’atto
della presentazione, è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un
determinato ordine. La lista è formata complessivamente da un numero di
candidati non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla
circoscrizione». 7. All’articolo 19, comma 1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il secondo periodo
è sostituito dal seguente: «A pena di nullità dell’elezione, nessun candidato
può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica». 8. L’articolo 31 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal
seguente: «Art. 31. – 1. Le schede
sono di carta consistente, sono fornite a cura del Ministero dell’interno con le
caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-bis e A-ter
allegate al presente testo unico e riproducono in fac-simile i contrassegni di
tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 24. 2. Sulle schede i
contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono
riprodotti di seguito, in linea verticale, uno sotto l’altro, su un’unica
colonna. L’ordine delle coalizioni e delle singole liste non collegate, nonchè
l’ordine dei contrassegni delle liste di ciascuna coalizione sono stabiliti con
sorteggio secondo le disposizioni di cui all’articolo 24. I contrassegni devono
essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri
tre». 9. Al decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 1957, dopo la tabella A, sono inserite le tabelle
A-bis e A-ter di cui all’allegato 1 alla presente legge. |
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