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liste» e le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della
circoscrizione regionale»; b)
al comma 4, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse
e le parole: «del collegio senatoriale» sono sostituite dalle seguenti: «della
circoscrizione regionale». 8. L’articolo 15 del decreto
legislativo n. 533 del 1993 è abrogato. 9. L’articolo 16 del decreto
legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall’articolo 4, comma 7, della
presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente
abrogato. 10. All’articolo 18 del
decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il
seguente: «01. Dell’avvenuta
proclamazione il presidente dell’ufficio elettorale regionale invia attestato al
senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché
alla prefettura o alle prefetture – uffici territoriali del Governo della
regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli
elettori». 11. Il decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del
Senato della Repubblica» è abrogato. Art.
9. (Nomina degli ... |
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