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liste» e le parole: «del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale»;

 

        b) al comma 4, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «del collegio senatoriale» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione regionale».

 

    8. L’articolo 15 del decreto legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.

 

    9. L’articolo 16 del decreto legislativo n. 533 del 1993, come sostituito dall’articolo 4, comma 7, della presente legge, è incluso nel Titolo VI e il Titolo V è conseguentemente abrogato.

    10. All’articolo 18 del decreto legislativo n. 533 del 1993, al comma 1 è premesso il seguente:

 

    «01. Dell’avvenuta proclamazione il presidente dell’ufficio elettorale regionale invia attestato al senatore proclamato e dà immediata notizia alla segreteria del Senato, nonché alla prefettura o alle prefetture – uffici territoriali del Governo della regione, perché a mezzo dei sindaci sia portata a conoscenza degli elettori».

    11. Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 535, recante «Determinazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica» è abrogato.

 

Art. 9.

 

(Nomina degli ...

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