a)
al comma 2, le parole: «di ciascun gruppo» sono sostituite dalle seguenti:
«delle liste»;
b) il
comma 3 è abrogato;
c)
al comma 5, le parole: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali»
sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di
candidati»;
d)
al comma 6, le parole: «dei gruppi di candidati o delle candidature» sono
sostituite dalle seguenti: «di liste o di candidati».
6. All’articolo 12 del
decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, le parole da: «dei gruppi di candidati» fino a: «le singole sezioni»
sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati presso gli uffici
elettorali regionali»;
b)
al comma 2, le parole da: «; i rappresentanti dei candidati» fino alla fine del
comma sono soppresse.
7. All’articolo 13 del
decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 3, dopo le parole: «I rappresentanti» sono inserite le seguenti: «delle
...