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        a) al comma 2, le parole: «di ciascun gruppo» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste»;

 

        b) il comma 3 è abrogato;

        c) al comma 5, le parole: «dei gruppi di candidati e delle candidature individuali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati»;

        d) al comma 6, le parole: «dei gruppi di candidati o delle candidature» sono sostituite dalle seguenti: «di liste o di candidati».

 

    6. All’articolo 12 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole da: «dei gruppi di candidati» fino a: «le singole sezioni» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste di candidati presso gli uffici elettorali regionali»;

 

        b) al comma 2, le parole da: «; i rappresentanti dei candidati» fino alla fine del comma sono soppresse.

 

    7. All’articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 3, dopo le parole: «I rappresentanti» sono inserite le seguenti: «delle ...

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