Art.
8.
(Ulteriori modifiche
al decreto legislativo n. 533 del 1993)
1. All’articolo 2 del
decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, primo periodo, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite
dalle seguenti: «nelle circoscrizioni regionali»;
b)
al medesimo comma 1, il secondo e il terzo periodo sono
soppressi.
2. Alla rubrica del Titolo
II del decreto legislativo n. 533 del 1993 le parole: «circoscrizionali e» sono
soppresse.
3. L’articolo 6 del decreto
legislativo n. 533 del 1993 è abrogato.
4. La rubrica del Titolo III
del decreto legislativo n. 533 del 1993 è sostituita dalla seguente: «Della
presentazione delle candidature».
5. All’articolo 10 del
decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti
modificazioni:
...