33. All’articolo 104, sesto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.
34. All’articolo 112, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.
35. Il decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 536, recante «Determinazione dei collegi uninominali della
Camera dei deputati» è abrogato.
Art.
7.
(Adeguamento del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n.
14).
1. Il Governo è autorizzato
ad apportare, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, al regolamento di attuazione della legge 4 agosto 1993, n. 277,
per l’elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, le modificazioni strettamente necessarie al
fine di coordinarne le disposizioni con quelle introdotte dalla presente legge.
A tale fine, il Governo procede anche in deroga ai termini previsti
dall’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dall’articolo
3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
2. Qualora alla data di
indizione dei comizi elettorali il Governo non abbia ancora provveduto ai sensi
del comma 1, si applicano le disposizioni del citato regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1994, n. 14, in quanto
compatibili.
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