a)
al primo comma, numero 2), le parole: «e dei voti per i candidati nel collegio
uninominale» sono soppresse;
b)
al secondo comma, le parole: «per i singoli candidati nei collegi uninominali o
per le singole liste per l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono
sostituite dalle seguenti: «per le singole liste».
27. All’articolo 72 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
il secondo comma è abrogato;
b)
al terzo comma, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono
soppresse.
28. All’articolo 73, terzo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«del Collegio» sono sostituite dalle seguenti: «della circoscrizione» e le
parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono
soppresse.
29. All’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, le parole: «dei candidati nel collegio uninominale e» sono
...