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«delle urne» sono sostituite dalle seguenti: «dell’urna». 24. All’articolo 67, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono
apportate le seguenti modificazioni: a)
al numero 2), terzo periodo, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali
e» sono soppresse; b)
al numero 3), le parole: «nelle rispettive cassette» sono sostituite dalle
seguenti: «nella cassetta». 25. All’articolo 68 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le
seguenti modificazioni: a) i
commi 1 e 2 sono abrogati; b)
al comma 3, le parole: «Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per
l’elezione dei candidati nei collegi uninominali» sono sostituite dalle
seguenti: «Compiute le operazioni di cui all’articolo 67»; le parole: «per
l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» e: «contenente le schede per
l’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale» sono
soppresse; c)
al comma 7, l’ultimo periodo è soppresso. 26. All’articolo 71 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le
seguenti modificazioni: |
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