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al numero 3), le parole: «e di candidato nei collegi uninominali» sono soppresse;

 

        d) al numero 4), le parole: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e le liste ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «le liste ammesse»;

        e) al numero 5), la parola: «distinti» e le parole: «dei nominativi dei candidati nei singoli collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «alla trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio» sono sostituite dalle seguenti: «alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della circoscrizione».

 

    10. All’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo comma, le parole: «all’art. 18 e» e: «del candidato nel collegio uninominale o» sono soppresse;

 

        b) all’ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» e: «delle candidature nei collegi uninominali e» sono soppresse.

 

    11. All’articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono soppresse.

 

    12. All’articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono ...

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