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al numero 3), le parole: «e di candidato nei collegi uninominali» sono
soppresse; d)
al numero 4), le parole: «i nominativi dei candidati nei collegi uninominali e
le liste ammessi» sono sostituite dalle seguenti: «le liste
ammesse»; e)
al numero 5), la parola: «distinti» e le parole: «dei nominativi dei candidati
nei singoli collegi uninominali e» sono soppresse e le parole: «alla
trasmissione di essi ai sindaci dei comuni del collegio» sono sostituite dalle
seguenti: «alla trasmissione di esse ai sindaci dei comuni della
circoscrizione». 10. All’articolo 25 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le
seguenti modificazioni: a)
al primo comma, le parole: «all’art. 18 e» e: «del candidato nel collegio
uninominale o» sono soppresse; b)
all’ultimo comma, primo e secondo periodo, ovunque ricorrano, le parole: «dei
candidati nei collegi uninominali e» e: «delle candidature nei collegi
uninominali e» sono soppresse. 11. All’articolo 26, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole:
«di ogni candidato nel collegio uninominale e» sono
soppresse. 12. All’articolo 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono ... |
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