|
| Home | Notizie giuridiche | Notizie di attualità | Notizie ultima ora | |
|
|
size=2> 6. L’articolo 18-bis del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal
seguente: «Art. 18-bis. – 1. La
presentazione delle liste di candidati per l’attribuzione dei seggi con metodo
proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000
elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni
fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti
nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di
500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di
4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle
circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. In caso di scioglimento della
Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il
numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere
autenticate da uno dei soggetti di cui all’articolo 14 della legge 21 marzo
1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed
autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui
all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti
all’estero l’autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio
diplomatico o consolare. 2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo, con contrassegno identico a quello depositato ai sensi dell’articolo 14. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all’articolo 17, primo comma. Il Ministero dell’interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della ... |
1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Successiva
Prima pagina di
questa legge