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al primo comma, il numero 7) è abrogato;

        h) al secondo comma, le parole: «di ciascun candidato nei collegi uninominali e» sono soppresse;

        i) al terzo comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

 

    8. All’articolo 23, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono soppresse.

 

    9. All’articolo 24, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:

 

        a) il numero 1) è abrogato;

 

        b) il numero 2) è sostituito dal seguente:

 

            «2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio»;

        c) ...

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