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al primo comma, il numero 7) è abrogato; h)
al secondo comma, le parole: «di ciascun candidato nei collegi uninominali e»
sono soppresse; i)
al terzo comma, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono
soppresse. 8. All’articolo 23, primo e
secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 le
parole: «dei candidati nei collegi uninominali e» sono
soppresse. 9. All’articolo 24, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono
apportate le seguenti modificazioni: a)
il numero 1) è abrogato; b)
il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) stabilisce, mediante sorteggio da effettuare alla presenza dei
delegati di lista, il numero d’ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste
non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna
coalizione, l’ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I
contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui
manifesti secondo l’ordine progressivo risultato dal suddetto
sorteggio»; c) ... |
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