6. All’articolo 21, secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«delle candidature nei collegi uninominali e» e: «a ciascuna candidatura nei
collegi uninominali e» sono soppresse.
7. All’articolo 22 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le
seguenti modificazioni:
a)
al primo comma, alinea, le parole: «delle candidature nei collegi uninominali e»
sono soppresse;
b)
al primo comma, numero 1), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e»
sono soppresse;
c)
al primo comma, numero 2), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e»
sono soppresse;
d)
al primo comma, numero 3), le parole: «le candidature nei collegi uninominali e»
sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dichiara non
valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito
al comma 3 dell’articolo 18-bis»;
e)
al primo comma, numero 4), le parole: «dichiara non valide le candidature nei
collegi uninominali e» sono soppresse;
f)
al primo comma, numero 5), le parole: «dichiara non valide le candidature nei
collegi uninominali e» sono soppresse;
g)
...