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style="mso-spacerun: yes"> 3. All’articolo 17, primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole:
«delle candidature nei collegi uninominali e» sono
soppresse. 4. L’articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è
abrogato. 5. All’articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le
seguenti modificazioni: a)
al primo comma, le parole: «o le candidature nei collegi uninominali» sono
soppresse; b)
al secondo comma, le parole: «o le candidature nei collegi uninominali», «delle
candidature nei collegi uninominali e» e «; alle candidature nei collegi
uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa
accettazione di cui all’articolo 18» sono soppresse; c)
al terzo comma, le parole: «, e, per le candidature nei collegi uninominali, la
iscrizione nelle liste elettorali di comuni del collegio o, in caso di collegi
ricompresi in un unico comune, di sezioni elettorali di tali collegi» sono
soppresse; d)
al quinto comma, il terzo periodo è soppresso; e)
al sesto comma, le parole: «nè più di una candidatura di collegio uninominale»
sono soppresse; f)
al settimo comma, le parole: «o della candidatura nei collegi uninominali» e: «o
la candidatura nei collegi uninominali» sono soppresse. |
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